Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 721 e 722, da 725 a 730 e da 733 a 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) promosso dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano
Contenuto delle disposizioni impugnate
Contenuto delle disposizioni impugnate, motivi dei ricorsi e decisione della Corte
Il comma 721 stabilisce che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, le Regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.
Il comma 722 qualifica il comma 721 quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione Europea.
Secondo le Regioni ricorrenti, il comma 721 è riconducibile alla materia “organizzazione amministrativa della regione”, di competenza residuale, e violerebbe l'art. 117, quarto comma, della Costituzione e l'art. 119: le disposizioni statali non si sarebbero limitate a porre principi fondamentali, ma avrebbero fissato una disciplina normativa di dettaglio, fortemente invasiva dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale.
Il comma 725 stabilisce il limite massimo del compenso lordo annuale che può essere corrisposto al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società a totale partecipazione di comuni e province, con la possibilità di prevedere indennità di risultato nel caso di produzione di utili, e in misura ragionevole e proporzionata.
Il comma 726 fissa la modalità di calcolo del compenso previsto dal comma 725 nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali.
Il comma 727 indica gli emolumenti dovuti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, rinviando all'art. 84 del testo unico degli enti locali adottato con d. lgs. 267/2000.
Il comma 728 prevede la possibilità di elevare, nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e
Il comma 729 fissa il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente, anche in via indiretta, da enti locali e delle società miste.
I commi da
Osserva
Lo Statuto della Regione Trentino attribuisce la materia ordinamento degli enti locali alla potestà legislativa di tipo primario e la materia finanza locale alla potestà legislativa di tipo concorrente.
Nei commi da
Ritiene fondate le censure avverso i commi da
Ritiene invece inammissibili le censure sollevate avverso il comma 729.
Il comma 730 prevede che Regioni ed enti locali adeguano ai principi di cui ai commi da
Il comma 733 esclude le società quotate in borsa dalla applicazione dei commi da
Secondo le Regioni ricorrenti, il comma 730 sarebbe illegittimo perché rientrerebbe in materia di competenza residuale; anche riconducendolo alla materia del coordinamento della finanza pubblica, la disposizione sarebbe illegittima perché non si limita a fissare principi, ma detta norme analitiche, comprimendo l'autonomia di spesa delle Regioni, autonomia che si traduce nello scegliere quali spese limitare a vantaggio di altre.
Osserva
Inammissibili le censure avverso il comma 733.
Il comma 734 esclude che possa essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti analoghi incarichi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
Le ricorrenti ravvisano violazione dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, applicabile a tutte le Regioni, che riserva alla potestà legislativa residuale regionale la disciplina dell'autonomia dell'organizzazione amministrativa.
Dichiara quindi la illegittimità del comma 734 nella parte in cui si riferisce alle Regioni e alle Province autonome.
Il comma 735 prevede che gli incarichi di amministratore nelle società di cui ai commi da
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 730, della l. 296/2006 (legge finanziaria 2007); dei commi 725, 726, 727 e 728 della stessa l. 296/2006 nella parte in cui essi si applicano agli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano; del comma 734 della stessa legge, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano; infondate o inammissibili le altre questioni.