Sentenza n.159 - deposito 20 2008

Autonomia finanziaria degli enti locali


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 721 e 722, da 725 a 730 e da 733 a 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) promosso dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano


Contenuto delle disposizioni impugnate


Contenuto delle disposizioni impugnate, motivi dei ricorsi e decisione della Corte



Il comma 721 stabilisce che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, le Regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.



Il comma 722 qualifica il comma 721 quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione Europea.



Secondo le Regioni ricorrenti, il comma 721 è riconducibile alla materia “organizzazione amministrativa della regione”, di competenza residuale, e violerebbe l'art. 117, quarto comma, della Costituzione e l'art. 119: le disposizioni statali non si sarebbero limitate a porre principi fondamentali, ma avrebbero fissato una disciplina normativa di dettaglio, fortemente invasiva dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale.



La Corte non ritiene fondate le censure: da un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica è naturale che derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative di Regioni e Province autonome, specie in tema di organizzazione amministrativa o di disciplina del personale, nonchè della stessa autonomia di spesa loro spettante. Nel caso di specie è rispettato il limite costantemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale le disposizioni statali possono porre a regioni ed enti locali solo criteri e obiettivi, ma non precetti specifici e puntuali.



Il comma 725 stabilisce il limite massimo del compenso lordo annuale che può essere corrisposto al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società a totale partecipazione di comuni e province, con la possibilità di prevedere indennità di risultato nel caso di produzione di utili, e in misura ragionevole e proporzionata.



Il comma 726 fissa la modalità di calcolo del compenso previsto dal comma 725 nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali.



Il comma 727 indica gli emolumenti dovuti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, rinviando all'art. 84 del testo unico degli enti locali adottato con d. lgs. 267/2000.



Il comma 728 prevede la possibilità di elevare, nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726, in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, e fissa le modalità dell'aumento.



Il comma 729 fissa il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente, anche in via indiretta, da enti locali e delle società miste.



I commi da 725 a 729 sono stati censurati dalla sola Provincia autonoma di Bolzano per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto fisserebbero norme di dettaglio, e non principi fondamentali; inoltre, il legislatore statale avrebbe dovuto fissare soltanto un limite complessivo, lasciando agli enti territoriali la libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti di spesa; violazione anche della potestà legislativa residuale della provincia in materia di ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto, e del principio di leale collaborazione



Osserva la Corte che le norme da 725 a 729 hanno attinenza sia con l'autonomia finanziaria, sia con i profili organizzativi degli enti locali, poiché coinvolgono le modalità con cui tali enti perseguono, anche se con le forme del diritto privato, le proprie finalità istituzionali.



Lo Statuto della Regione Trentino attribuisce la materia ordinamento degli enti locali alla potestà legislativa di tipo primario e la materia finanza locale alla potestà legislativa di tipo concorrente.



Nei commi da 725 a 728 prevalgono le esigenze di tipo finanziario, implicate dal livello di spesa direttamente conseguente alla determinazione del compenso degli amministratori, mentre nel comma 729 prevalgono le esigenze di tipo ordinamentale, che si esprimono nelle modalità partecipative dell'ente alla società, tramite la nomina degli amministratori.



Ritiene fondate le censure avverso i commi da 725 a 728: le disposizioni hanno carattere analitico e dettagliato e comprimono indebitamente l'autonomia finanziaria degli enti locali, ne deriva la illegittimità costituzionale per la Provincia autonoma di Bolzano e, data l'identità delle competenze statutarie, anche per la Provincia autonoma di Trento.



Ritiene invece inammissibili le censure sollevate avverso il comma 729.



Il comma 730 prevede che Regioni ed enti locali adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione delle società; tale obbligo costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.



Il comma 733 esclude le società quotate in borsa dalla applicazione dei commi da 725 a 730.



Secondo le Regioni ricorrenti, il comma 730 sarebbe illegittimo perché rientrerebbe in materia di competenza residuale; anche riconducendolo alla materia del coordinamento della finanza pubblica, la disposizione sarebbe illegittima perché non si limita a fissare principi, ma detta norme analitiche, comprimendo l'autonomia di spesa delle Regioni, autonomia che si traduce nello scegliere quali spese limitare a vantaggio di altre.



Osserva la Corte che il contenuto del comma 730 non è riconducibile alla determinazione dei principi fondamentali in materia di finanza pubblica, in quanto il legislatore statale, vincolando le Regioni e le Province autonome all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, ne ha illegittimamente compresso l'autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia.



Inammissibili le censure avverso il comma 733.



Il comma 734 esclude che possa essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti analoghi incarichi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.



Le ricorrenti ravvisano violazione dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, applicabile a tutte le Regioni, che riserva alla potestà legislativa residuale regionale la disciplina dell'autonomia dell'organizzazione amministrativa.



La Corte osserva che senz'altro lo Stato è competente in tema di organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art.117, comma secondo, lett. g), della Costituzione) e anche per quanto riguarda gli enti locali presenti nelle Regioni ad autonomia ordinaria (stessa disposizione, lett. p)), ma non in relazione ai profili organizzativi delle Regioni e delle Province autonome.



Dichiara quindi la illegittimità del comma 734 nella parte in cui si riferisce alle Regioni e alle Province autonome.



Il comma 735 prevede che gli incarichi di amministratore nelle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente; la pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale; fissa una sanzione per la violazione dell'obbligo di pubblicazione.



La Corte non ritiene fondate le censure avverso il comma 735, che prevede un semplice obbligo di trasmissione di dati all'amministrazione centrale. Le disposizioni relative al conferimento di piena pubblicità per alcune categorie di dati non sono infatti lesive dell'autonomia regionale; inoltre la Corte ha più volte ritenuto riferibile anche alle autonomie regionali speciali la titolarità esclusiva statale in tema di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (240/2007 e 35/2005).


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 730, della l. 296/2006 (legge finanziaria 2007); dei commi 725, 726, 727 e 728 della stessa l. 296/2006 nella parte in cui essi si applicano agli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano; del comma 734 della stessa legge, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano; infondate o inammissibili le altre questioni.