Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1121, 1122 e 1123 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) promosso dalla Regione Lombardia
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 1121 istituisce un Fondo per la mobilità sostenibile nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane nonché al potenziamento del trasporto pubblico con uno stanziamento di 90 milioni di euro ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Il comma 1122 prevede che le risorse del Fondo sono destinate, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente all'adozione di determinate misure: potenziamento dei mezzi pubblici, soprattutto dei meno inquinanti e nell'ambito dei comuni a maggiore crisi ambientale; incentivi per l'intermodalità e per la mobilità sostenibile; valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing; percorsi vigilati protetti casa-scuola; miglioramento della logistica per la consegna e la distribuzione delle merci; realizzazione e potenziamento di forme di distribuzione di carburante (gas metano, gpl; energia elettrica, idrogeno); promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.
Il comma 1123 dispone la destinazione di una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo in favore del preesistente Fondo per la mobilità ciclistica previsto dalla l. 366/1998.
Motivi del ricorso
Violazione dei principi costituzionali di leale collaborazione (art. 120), buon andamento (art. 97) e ragionevolezza (art. 3). Le disposizioni intervengono nella materia del trasporto pubblico locale, di competenza residuale regionale; non è prevista alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni nelle decisioni relative ai finanziamenti in materia di trasporto pubblico locale.
Decisione della Corte
Dichiara inammissibili le censure relative alla violazione degli articoli 3 e 97: le Regioni possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionale. Nel caso particolare, le censure prospettate non sono tali da far derivare dalla affermata violazione dei parametri costituzionali una compromissione dei poteri della Regione. Le censure proposte attengono a questioni di legittimità costituzionale relative all'istituzione di fondi statali. La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che il legislatore statale non può porsi in contrasto con i criteri e i limiti che presiedono all'attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione, i quali non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale. Nell'ambito del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, non è di norma consentito allo Stato prevedere finanziamenti in materie di competenza residuale o concorrente delle Regioni, né istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività regionali, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, e anche di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza, con violazione anche dell'art. 117 della Costituzione (50 e 45 del 2008; 137/2007; 77 e 51 del 2005). Finalità delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane e alla determinazione delle relative destinazioni non è di incidere direttamente sulla materia residuale del traffico locale, ma di allargare i limiti della sostenibilità ambientale entro i quali detta materia può svolgersi, concedendo alle Regioni un più ampio raggio di azione nello svolgimento delle loro potestà. La normativa ricade pertanto nella materia della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La previsione del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, persegue infatti espressamente la finalità del miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane attraverso una serie convergente di misure, tutte rivolte alla promozione e alla salvaguardia del bene giuridico ambiente nella sua completezza ed unitarietà ed anche nell'equilibrio delle sue singole componenti. Il Fondo si risolve in uno strumento di aiuto offerto alle Regioni stesse perché possano svolgere la loro azione nei limiti del rispetto dell'ambiente (378/2007). Non ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1121 in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, tuttavia, poiché il Fondo produce effetti anche sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico locale affinché esso si svolga nei limiti della sostenibilità ambientale, si giustifica l'applicazione del principio di leale collaborazione (63/2008; 201/2007 e 285/2005), che deve, in ogni caso, permeare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (50/2008). I commi 1122 e 1123 dell'art. 1 non tengono conto di detto parametro, attribuendo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza alcun coinvolgimento regionale, il potere di stabilire, di concerto con il Ministro dei trasporti, la destinazione delle risorse del Fondo, e di prevedere la quota, non inferiore al cinque per cento, da destinare agli interventi per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1122 e 1123, della l. 296/2006, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, sia emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata; infondate o inammissibili le altre questioni.