Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) promosso dalla Regione Veneto
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata prevede che, per armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d. lgs. 227/2001, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del d. lgs. 281/1997, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della l. 289/2002, nei limiti definiti dal CIPE.
Motivi del ricorso
Lesione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, nella parte in cui non prevede alcuna forma di collaborazione con le Regioni per la definizione del programma quadro in materia forestale. La disposizione prevede un finanziamento a destinazione vincolata, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale al riguardo; i limiti di accesso alle risorse finanziarie sono definite dal solo Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, senza alcun coinvolgimento delle Regioni.
Decisione della Corte
La disposizione interviene in un àmbito materiale nel quale si intersecano la competenza residuale regionale in materia di foreste e quella statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Caratteristica propria dei boschi e delle foreste è di esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione economico produttiva. Sullo stesso bene, boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso (sulla esistenza di più beni giuridici tutelati nell'unitario bene ambientale, v. sent. 378/2007). Sotto l'aspetto ambientale, i boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico di valore primario ed assoluto, nel senso che la tutela ad essi apprestata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, opera come limite alla disciplina dettata da Regioni e Province autonome nelle materie di loro competenza (378/2007). Ciò non toglie che le Regioni, nell'esercizio delle specifiche competenze loro garantite dalla Costituzione, possano stabilire anche forme di tutela ambientale più elevate. La competenza regionale in materia di boschi e foreste incontra i limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela dell'ambiente, pertanto tale funzione può essere esercitata soltanto nel rispetto della “sostenibilità” degli ecosistemi forestali. I distinti concetti di multifunzionalità ambientale del bosco e di funzione economico produttiva sottoposta ai limiti della ecosostenibilità forestale sono ribaditi a livello internazionale, comunitario e nazionale. Sul piano interno, il d. lgs. 227/2001, concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale, prevede la selvicoltura come strumento fondamentale per la conservazione e l'incremento dei boschi e delle foreste (art. 1); attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero dell'ambiente il compito di emanare linee guida ed alle Regioni quello di definire le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali (art. 3). Il perseguimento delle finalità ambientali è quindi imposto da obblighi internazionali e comunitari, oltre che dalle norme statali emesse nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi; inoltre, il programma quadro non è imposto alle Regioni, ma costituisce una semplice proposta di accordo presentata dal Ministero per le politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 281/1997. Non ritiene fondata neanche l'ultima censura della Regione Veneto, secondo la quale le competenze regionali verrebbero lese dal fatto che i limiti di utilizzabilità del fondo sono stabiliti con delibera del CIPE. Infatti anche detti limiti sono stabiliti con il pieno coinvolgimento delle Regioni, le quali, per un verso, accettando l'accordo di cui sopra, accettano anche che i limiti di utilizzabilità del fondo in questione siano stabiliti con delibera del CIPE. Per altro verso il comma 7 dell'art. 61 della l. 289/2002 prevede la partecipazione in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, anche delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che del presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale.