Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) promosso dalle Regioni Veneto, Lombardia e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata dispone che, per prevenire ulteriori procedure di infrazione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del dpr 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica[1], o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
[1] L'art. 4 del dpr 357/1997 prevede l'adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome di misure a tutela dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione; l'art. 6 prevede l'adozione di analoghe misure a tutela delle zone di protezione speciale.
Motivi del ricorso
Violazione del principio di leale collaborazione; inoltre, poiché l'ambiente non può essere considerato materia in senso tecnico, ogni intervento dello Stato in proposito dovrebbe essere subordinato all'osservanza del principio di leale collaborazione, che nella specie è stato violato.
Decisione della Corte
Non ritiene fondata la questione sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione.
La competenza a tutelare l'ambiente e l'ecosistema nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione; per «ambiente ed ecosistema», come affermato dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, deve intendersi quella parte di "biosfera" che riguarda l'intero territorio nazionale (378/2007).
In base alla Costituzione, spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come un'entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. La disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (151/1986) ed assoluto (641/1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, inderogabile dalle altre discipline di settore.
Accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere anche altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell'ambiente come "materia trasversale", nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni.
In questi casi, la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, prevale su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente e quindi altri interessi.
La disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente.
In questo senso può intendersi l'ambiente come una «materia trasversale» (v., per tutte, sent. 246/2006), bene giuridico, che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, funge anche da discrimine tra la materia esclusiva statale e le altre materie di competenza regionale.
Le Regioni non possono reclamare un coinvolgimento nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale, rientrante nella competenza statale esclusiva.
In tale àmbito di esclusiva competenza statale rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale. Non è lesivo dell'autonomia regionale il rinvio, da parte dell'impugnato comma 1226, ad un emanando decreto ministeriale che preveda i criteri ai quali le Regioni devono uniformarsi nell'imporre le misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC), sulle misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), in esecuzione della direttiva comunitaria recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 357/1997.
Accoglie la censura formulata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla quale non rientrerebbe nella competenza statale l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di ZSC e ZPS, dovendo le stesse essere attuate direttamente dalle Province, competenti in materia, cosa che le stesse avrebbero peraltro già fatto. Inoltre, lo Stato non potrebbe vincolare le Province autonome in una materia di loro competenza mediante un atto sublegislativo.
La competenza legislativa delle due Province autonome non si fonda sulla materia ambiente, ma sulla materia «parchi per la protezione della flora e della fauna».
Spetta alle Province autonome dare concreta attuazione per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, che impone misure di salvaguardia sulle tipologie di zone indicate, a seguito della definizione di intesa con lo Stato (378/2007). Inoltre, lo Stato non può (diversamente da quanto si evince dal rinvio da parte del comma 1226 agli artt. 4 e 6 del dpr 357/1997) imporre alle Province autonome di conformarsi, nell'adozione delle misure di salvaguardia e delle misure di conservazione, ai criteri minimi uniformi di un emanando decreto ministeriale.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1226, della l. 296/2006 (legge finanziaria 2007), nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai criteri minimi uniformi definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; inammissibili o infondate le altre questioni.