Sentenza n.102 - deposito 15 2008

Giudizi principali di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) nel testo ordinario, e degli stessi articoli nel testo sostituito rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 della legge della Regione Sardegna 2/2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) e dell'art. 5 della l.r. 2/2007

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 2 della l.r. 4/2006 istituisce e disciplina l'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, applicabile nei confronti dell'alienante avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale o avente domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi, con l'esclusione dei soggetti nati in Sardegna e dei loro coniugi, alle cessioni a titolo oneroso: a) di fabbricati siti in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina, destinati ad uso abitativo, escluse le unità immobiliari che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o del coniuge; b) di quote o azioni non negoziate sui mercati regolamentati di società titolari della proprietà o di altro diritto reale su detti fabbricati, per la parte ascrivibile ai fabbricati medesimi.


Secondo il Governo, la disposizione víola l'art. art. 8, lettera i), dello statuto speciale perché: a) l'oggetto dell'imposta non può essere ricondotto alla materia del turismo; b) in materie diverse dal turismo e in carenza della fondamentale legislazione statale di coordinamento, non è ammissibile una piena esplicazione di potestà tributaria regionale; c) sono violati i principi del sistema tributario dello Stato in materie diverse dal turismo.


Ravvisa inoltre: a) contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost., in relazione all'art. 10 della l. cost. 3/2001, per violazione del principio fondamentale espresso dall'art. 67, comma 1, lettera b), del dpr 917/1986 (recante il testo unico delle imposte sui redditi), per cui le plusvalenze immobiliari sono tassabili a condizione che la cessione intervenga a non piú di cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione, esclusi gli immobili acquistati per successione o donazione e gli altri casi che sono indicati dallo stesso articolo; b) violazione degli artt. 3 e 53 Cost., per contrasto con il principio generale secondo cui lo stesso indice di capacità contributiva non giustifica la sovrapposizione di imposte, perché ogni imposta deve avere un presupposto autonomo, dovendo colpire «materie tassabili diverse», mentre nella specie la Regione ha colpito la stessa materia già tassata dallo Stato con l'art. 67, comma 1, lettera b), dpr 917/1986; c) violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 12 del Trattato CE, in quanto la norma censurata discrimina i cittadini comunitari adottando, per l'applicazione dell'imposta, il criterio della nascita nella Regione Sardegna, che attiene direttamente alla cittadinanza, e il domicilio fiscale fuori del territorio nazionale, che attiene alla residenza. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il criterio che collega alla residenza nel territorio nazionale l'eventuale rimborso dell'imposta versata per eccesso, sebbene si applichi indipendentemente dalla cittadinanza del contribuente interessato, rischia di danneggiare in particolare i contribuenti cittadini di altri Stati membri, poiché saranno spesso questi ultimi a lasciare il Paese o a stabilirvisi durante l'anno.


L'art. 3 istituisce e disciplina l'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, dovuta - secondo classi di superficie - sui fabbricati siti nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, non adibiti ad abitazione principale del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi, applicabile nei confronti del proprietario di detti fabbricati, ovvero del titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, con l'esclusione dei soggetti nati in Sardegna e dei loro coniugi e figli.


Il Governo ravvisa violazione dell'art. 8, lettera i), dello statuto speciale sotto i profili già indicati in relazione all'art. 2; inoltre, il tributo pregiudica le possibilità di politica economica dello Stato, della quale uno degli strumenti principali è quello tributario, perché colpisce la stessa materia tassabile incisa da altri tributi e, in particolare, dall'ICI, producendo una "disarmonia" con i princípi del sistema tributario dello Stato; viola anche l'art. 53 Cost., inteso quale strumento attraverso il quale «trova applicazione nel settore tributario il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3», e l'art. 12 del Trattato CE, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., in quanto discrimina i cittadini comunitari per gli stessi motivi indicati nella precedente censura.


Inoltre: a) la norma contrasta con gli artt. 117 e 119 Cost., in relazione all'art. 10 della l. cost. 3/2001, perché l'imposta è determinata in base alla superficie del fabbricato, senza tenere conto del suo valore, mentre la tassazione in base ai valori catastali, come avviene per l'imposta statale e per l'ICI, andrebbe comunque considerata come principio fondamentale, in ogni caso, variabile a secondo del pregio degli immobili; b) violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 12 del Trattato CE, per gli stessi motivi già esposti con riferimento all'art. 2.


L'art. 4 istituisce e disciplina l'imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto, applicabile, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, al soggetto avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l'esercizio dell'aeromobile o dell'unità da diporto (con determinate esclusioni), ed è dovuta: 1) per ogni scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell'aviazione generale adibiti al trasporto privato, per classi determinate in relazione al numero dei passeggeri che sono abilitati a trasportare; 2) annualmente, per lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale delle unità da diporto, per classi di lunghezza, a partire da 14 metri.


Il Governo ravvisa violazione dell'art. 8, lettera i), dello statuto speciale e degli artt. 117 e 119 Cost., in relazione all'art. 10 della l. cost. 3/2001, per gli stessi motivi già esposti con riferimento all'art. 3.


Ravvisa inoltre: a) contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost., in relazione all'art. 10 della l. cost. 3/2001, perché, con riferimento alle unità da diporto che effettuano lo scalo «in zona non attrezzata, in uno specchio di mare ridossato, dove l'ormeggio sia effettuato a terra, utilizzando la struttura naturale della spiaggia», la Regione ha individuato come presupposto di imposta l'utilizzo di un bene naturale, sul quale non può esercitare poteri, quale il mare, soggetto solo al potere statale entro i limiti del mare territoriale; b) violazione dell'art. 53 Cost., perché, con riferimento agli aeromobili, si è di fronte ad una duplicazione di imposta in quanto una imposta (o meglio, tassa) di questo genere dovrebbe essere in favore di chi ha a carico l'onere di manutenzione e gestione degli impianti aeroportuali, che vengono utilizzati nello scalo. Questi soggetti, peraltro, hanno già la possibilità di rifarsi su chi esercita l'aeromobile attraverso il pagamento dei diritti aeroportuali, o diritto per l'uso degli aeroporti (legge n. 324/1976). Inoltre, non costituisce indice di capacità contributiva lo svolgimento di un'operazione per la quale, comunque lo si voglia definire, si paga un prezzo che copre il costo del servizio reso, con margine di utile; c) poichè l'imposta è dovuta annualmente con riferimento alle unità da diporto, «piú si utilizzano le strutture portuali, minore, proporzionalmente è l'onere dell'imposta che, in questo modo, viene ad avere carattere regressivo».


L'art. 5 della l.r. 2/2007 istituisce l'imposta regionale di soggiorno, da destinare ad interventi nel settore del turismo sostenibile, che i comuni hanno la facoltà di applicare, nell'àmbito del proprio territorio a decorrere dall'anno 2008 a coloro che non risultano iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nei comuni della Sardegna, per il soggiorno nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, in determinate strutture (aziende ricettive di cui alla l.r. 22/1984; strutture ricettive extra-alberghiere; strutture agrituristiche di cui alla l.r. 18/1998; unità immobiliari adibite ad abitazioni principali (come definite dall'articolo 8, comma 2, del d. lgs. 504/1992), concesse in comodato o in locazione, in unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali. Sono previste alcune esenzioni (lavoratori dipendenti che soggiornano per ragioni di servizio attestate dal datore di lavoro, studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive università, scuole od enti di formazione, minori di diciotto anni, lavoratori autonomi che soggiornano per ragioni di lavoro documentabili). L'imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno, nella misura di un euro o, per i soggiorni negli alberghi a quattro stelle e superiori, di due euro.


Il Governo denuncia il contrasto della disposizione censurata con tre diversi parametri costituzionali: a) art. 8, lettera h), dello statuto della Regione Sardegna, perché la Regione avrebbe violato il divieto per le Regioni di istituire imposte comunali, costituente un principio del sistema tributario dello Stato; l'art. 119 Cost., in relazione all'art. 10 della l. cost. 3/2001, perché la Regione non può stabilire un'imposta comunale senza lasciare ai comuni nessun margine di autonomia se non la scelta se istituire o no l'imposta; b) art. 3 Cost., perché sarebbe irragionevole non assoggettare ad imposta i residenti in Sardegna, pur avendo essi, rispetto ai non residenti, una posizione identica se rapportata al presupposto dell'imposta; c) art. 117, primo comma, Cost., in relazione sia all'art. 12 del Trattato CE, perché i cittadini dell'Unione europea subirebbero una discriminazione rispetto ai residenti nella Regione, sia all'art. 49 dello stesso Trattato, perché la libertà di prestazione dei servizi all'interno della Comunità è violata anche quando vengono frapposti ostacoli al godimento di servizi da parte di cittadini di Paesi membri.

Decisione della Corte

Le questioni poste riguardano tributi propri della Regione, in quanto istituiti con legge regionale ai sensi dell'art. 8, lettera h) dello statuto speciale e possono essere divise in tre gruppi: a) questioni relative al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; b) questioni basate su norme della Costituzione non attinenti al riparto delle competenze; c) questioni basate su norme di diritto comunitario evocate attraverso l'art. 117, comma primo, Cost..
Le questioni sub a), relative al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, pongono il preliminare problema della individuazione del parametro applicabile in tema di competenza legislativa tributaria della Regione Sardegna, se cioè devono essere esaminate alla stregua dell'art. 8, lettera i) (ora lettera h)) dello statuto regionale, che comprende tra le entrate regionali le «imposte e tasse sul turismo e gli altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato», o alla stregua degli artt. 117 e 119 della Costituzione.
Ritiene la Corte che è valida la prima ipotesi, in quanto la disciplina del Titolo V non garantisce forme di autonomia più ampie rispetto a quelle garantite dallo statuto speciale.
Prende quindi in considerazione le singole disposizioni, nel testo originario e nel testo modificato dalla l.r.2/2007 e comincia dall'art. 2 della l.r. 4/2006, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 2/2007.
Il prelievo regionale censurato con i due ricorsi, avverso il testo originario e avverso il testo sostituito della disposizione, può considerarsi come tributo proprio della Regione, istituito ai sensi dell'art. 8, lettera h) (prima i)) dello statuto speciale; la Corte deve limitarsi ad accertare se detto prelievo sia in armonia con il principio del sistema tributario statale espresso dall'art. 67, comma 1, lettera b), del dpr 917/1986, secondo cui sono assoggettate a tassazione le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costituiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Il prelievo previsto dalla legislazione statale e quello previsto dall'art. 2 della l.r. 4/2006 riguardano entrambi l'incremento di valore realizzato all'atto della cessione a titolo oneroso di un immobile o dei titoli partecipativi delle società proprietarie o titolari di diritti reali sull'immobile medesimo, incremento che va determinato in misura pari alla differenza tra il corrispettivo di cessione e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto (secondo gli analoghi criteri di calcolo previsti, rispettivamente, dall'art. 68 del dpr 917/1986 e dai commi 5 e 6 del censurato art. 2 della l.r.4/2006). Riguardo all'originaria formulazione della norma denunciata, l'imposizione introdotta dalla l.r. 4/2006: a) realizza una sovrapposizione di imposte per la parte in cui colpisce il medesimo presupposto del tributo erariale, assoggettando a tassazione le plusvalenze realizzate attraverso cessioni di fabbricati adibiti a seconde case acquistati o costruiti da non piú di cinque anni e già tassate, ai sensi dell'art. 67 del dpr 917/1986; b) si applica anche a quelle plusvalenze realizzate nel quinquennio che, invece, l'art. 67 esclude da tassazione (plusvalenze derivanti dalla cessione di unità immobiliari urbane acquisite per successione o che «per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale» di familiari del cedente diversi dal coniuge); c) ha per oggetto anche le plusvalenze ultraquinquennali, contraddicendo la scelta del legislatore statale di sottoporre a tassazione le sole plusvalenze derivanti da cessioni effettuate entro il quinquennio, per le quali opera la richiamata valutazione legale tipica.
L'imposta statale e quella regionale, pur riguardando lo stesso tipo di reddito, sono dunque ispirate a diverse rationes: mentre la ratio posta a base dell'art. 67 del dpr 917/1986 risponde al principio generale di tassare il "reddito diverso" costituito dalla plusvalenza in considerazione delle caratteristiche oggettive dell'operazione di acquisto inter vivos e di successiva cessione del bene (caratteristiche che si risolvono essenzialmente nell'inizio e nella conclusione nel quinquennio dell'operazione stessa), la ratio su cui si fonda la norma censurata astrae da tali caratteristiche e comporta, oltre all'indicata sovrapposizione, l'assoggettamento a tassazione, in un'ottica di "reddito-entrata", di tutte le plusvalenze, in qualsiasi tempo realizzate, per il solo fatto dell'esistenza di una differenza positiva tra il corrispettivo di cessione e il prezzo o costo iniziale. E' evidente la disarmonia che si crea tra le due normative, derivante dalla diversità ed incompatibilità delle rationes impositive e, in particolare, dalla coesistenza dei due menzionati contraddittori indirizzi di politica fiscale
In relazione all'art. 3, ritiene fondata la censura relativa alla violazione dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva sotto il profilo della disparità di trattamento tra soggetti fiscalmente domiciliati o nati nel territorio della Sardegna e soggetti che non hanno tali requisiti.
La disposizione infatti istituisce un'imposta patrimoniale sui fabbricati ubicati nella fascia costiera sarda e non adibiti ad abitazione principale, che non si applica alla generalità dei possessori di tali immobili e pertanto crea ingiustificate disparità di trattamento.
Rileva un parallelismo con l'ICI, con la precisazione che l'ICI riguarda i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, mentre la norma censurata circoscrive l'oggetto dell'imposta alle unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, ubicate nella fascia costiera sarda .
Anche riguardo all'art. 3, osserva che la disposizione mantiene sostanzialmente immutata la struttura originaria del prelievo regionale anche nel testo modificato dall'art. 3, comma 2, della l.r. 2/2007, limitandosi ad eliminare l'esclusione dalla tassazione per i soggetti nati in Sardegna e i loro coniugi e figli.
In relazione all'art. 4, deve essere scrutinata unicamente la denunciata violazione dello statuto regionale perché la normativa concernente il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni introdotta dalla riforma del Titolo V non prevede forme più ampie di autonomia rispetto a quelle previste dallo statuto speciale, e pertanto trova nella specie applicazione unicamente lo statuto di autonomia.
Non ritiene fondata la censura.
E'irrilevante stabilire se l'imposta regionale in esame sia o no riconducibile alla materia del turismo, perché lo statuto speciale attribuisce alla Regione la competenza legislativa esclusiva sia nella materia "imposte e tasse sul turismo", sia sugli "altri tributi propri". Quindi, se anche non si ritenesse - sia pure implausibilmente - che gli elementi previsti dalla norma siano idonei a caratterizzare l'imposta come tributo sul turismo, il tributo rimarrebbe pur sempre qualificabile come tributo proprio della Regione e quindi da essa legittimamente stabilito in forza della competenza legislativa statutaria.
Non ritiene fondata neanche la censura relativa al contrasto con l'art. 53 Cost., in quanto i diritti aeroportuali non costituiscono tributi, ma corrispettivi civilistici di alcuni servizi aeroportuali; l'imposta regionale prescinde dall'obbligo a carico del soggetto passivo di corrispondere i corrispettivi dovuti per i servizi utilizzati nello scalo dell'aeromobile, in quanto il tributo è dovuto dal soggetto passivo per il solo fatto che l'aeromobile da lui esercito e adibito a trasporto privato effettui uno scalo in un aerodromo ubicato nel territorio sardo, indipendentemente dalla circostanza che l'aeromobile abbia in concreto usufruito di servizi aeroportuali o che il soggetto passivo sia debitore di diritti aeroportuali; infine, non vi è alcun divieto per la Regione Sardegna di istituire e disciplinare tributi propri aventi lo stesso presupposto di tributi statali.
Non ritiene fondata neanche la censura relativa all'art. 3 Cost.: la disciplina stabilita dall'art. 4 prevede l'imposta in misura fissa, per classi di lunghezza dell'imbarcazione, ed esenta dall'imposta stessa le unità da diporto che sostano tutto l'anno nei porti sardi, perseguendo l'intento di favorire una più intensa utilizzazione delle suddette strutture da parte delle imbarcazioni, ritenendo preferibile da un punto di vista economico complessivo, incentivare fiscalmente lo stabile collegamento dei soggetti passivi con il territorio, ratio non arbitraria né irragionevole.
Sotto il profilo della ragionevolezza, ritiene che l'effettuazione dello scalo nel periodo di maggiore afflusso turistico costituisca un indice adeguato della capacità contributiva dei soggetti passivi dell'imposta, non arbitrariamente scelto dal legislatore. L'applicazione dell'imposta a chi effettua lo scalo in quel periodo evidenzia che la norma ha, tra le sue rationes, quella di incentivare lo scalo negli altri periodi dell'anno, al fine di consentire una sostenibile distribuzione degli afflussi turistici. Questa ratio si aggiunge al'altra di far partecipare i soggetti fiscalmente non domiciliati in Sardegna - che, a differenza dei soggetti fiscalmente domiciliati nella Regione, non pagano nella stessa la maggior parte delle imposte, tasse e contributi erariali, regionali e locali - ai costi pubblici determinati dalla fruizione turistica del patrimonio ambientale-naturale e di quello storico-artistico.
L'imposta sullo scalo degli aeromobili ha natura non di tassa, in quanto non è collegata alla fruizione di servizi aeroportuali, ma di imposta, perché costituisce un prelievo coattivo finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto in base ad uno specifico indice di capacità contributiva (cioè l'effettuazione di uno scalo in un aerodromo, nell'ambito di un trasporto privato di persone).
Sottopone alla Corte di giustizia la questione della corretta interpretazione degli articoli 49 e 87 del Trattato CE, ai sensi dell'art. 234 del Trattato medesimo.
Infatti secondo la disposizione censurata, l'imposta sullo scalo degli aeromobili e delle unità da diporto si applica alle imprese esercenti entità da diporto, o comunque utilizzate a scopo di diporto, non fiscalmente domiciliate in Sardegna e, in particolare, alle imprese la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere dette unità a disposizione di terzi.
L'assoggettamento ad imposta nel solo caso in cui le imprese non abbiano domicilio fiscale in Sardegna crea una discriminazione e un conseguente aggravio di costi rispetto a quelle che, pur svolgendo la stessa attività, non sono tenute a pagare il tributo per il solo fatto di avere domicilio fiscale in Sardegna. L'applicazione dell'imposta regionale di scalo può dare luogo ad un aggravio selettivo del costo dei servizi resi dalle imprese non residenti, che assume rilevanza per l'ordinamento comunitario sia come restrizione alla libera prestazione dei servizi (art. 49 Trattato CE), sia come aiuto di Stato alle imprese con domicilio fiscale in Sardegna (art. 87 Trattato CE), con effetti discriminatori e distorsivi della concorrenza.
In questa materia vi è una incertezza interpretativa che richiede l'intervento della corte di giustizia CE
Sussiste infatti un dubbio circa la corretta interpretazione - tra quelle possibili - delle disposizioni comunitarie, tale da rendere necessario procedere al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, perché questa accerti: a) se l'art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione della norma censurata alle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da loro stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attività di "aviazione generale d'affari" (cioè trasporto senza remunerazione per motivi attinenti alla propria attività d'impresa); b) se la norma censurata, nel prevedere che l'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attività di aviazione generale d'affari, configuri - ai sensi dell'art. 87 del Trattato - un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna; c) se l'art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione della norma censurata alle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unità da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità; d) se la norma censurata, nel prevedere che l'imposta regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unità da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità, configuri - ai sensi dell'art. 87 del Trattato - un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna.
Riguardo all'art. 5, non ritiene fondata la censura relativa alla violazione dello statuto regionale.
Non sussiste, nel sistema tributario dello Stato, il principio secondo cui è vietato alla Regione istituire imposte comunali. In base allo statuto di autonomia è, infatti, attribuita alla Regione la potestà legislativa di disciplinare tributi propri, sempre che sia assicurata l'«armonia» di tali tributi con i princípi del sistema tributario dello Stato. Nell'àmbito di detta potestà la Regione può discrezionalmente modulare l'autonomia tributaria dei comuni e, quindi, può anche limitarsi a rimettere ad essi la sola decisione di istituire o no i suddetti tributi. Del resto, la piena discrezionalità della Regione nel fissare la misura di autonomia - piú o meno ampia - che intende riservare al potere regolamentare tributario degli enti sub-regionali giustifica che nella specie sia stata lasciata all'autonomia dei comuni la sola scelta se istituire o no un'imposta interamente disciplinata dalla legge regionale, senza giungere ad attribuire loro l'ulteriore potere di determinare l'aliquota del tributo entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge stessa (come avviene, invece, per la maggior parte dei tributi locali). Anche sotto l'aspetto meramente letterale, osserva che l'articolo denunciato definisce espressamente, al comma 1, l'imposta di soggiorno come «regionale» (e non "comunale", come sostenuto dalla difesa erariale). E precisa, al comma 18, che il gettito dell'imposta riscosso da ciascun comune è attribuito alla Regione per il 50 per cento, e solo per il restante 50 per cento al comune, che dovrà destinarlo, ai sensi del comma 1, ad interventi nel settore del turismo sostenibile con particolare riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti e alla fruizione della risorsa ambientale.
Non ritiene neanche che la norma denunciata sia irragionevole perché non assoggetta ad imposta i residenti in Sardegna: la situazione dei soggetti residenti in Sardegna non può infatti ritenersi omogenea rispetto a quella dei non residenti.
Il presupposto della denunciata imposta regionale è individuato dalla legge nel soggiorno, da parte di soggetti non iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nei comuni della Sardegna (con alcune esenzioni), nelle aziende o strutture ricettive o unità immobiliari specificate dalla stessa legge, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno a partire dal 2008. I suddetti soggetti passivi, proprio per effetto del soggiorno, necessariamente fruiscono sia di servizi pubblici locali e regionali, sia del patrimonio culturale e ambientale sardo, senza concorrere al finanziamento dei primi e alla tutela del secondo a mezzo di tributi. I soggetti residenti in Sardegna, invece, già concorrono, nella generalità dei casi, alle spese pubbliche connesse a tali servizi e beni mediante la corresponsione di svariati tributi e contributi, che entrano a vario titolo nel bilancio della Regione ai fini della valorizzazione dell'ambiente e dell'ottimizzazione del governo del territorio regionale.
Appare, quindi, corretto - sotto il profilo fiscale - distinguere tali soggetti da quelli non residenti in Sardegna, perché questi ultimi, diversamente dai residenti, non solo non sopportano alcun prelievo il cui gettito sia specificamente diretto ai suddetti fini, ma, con il loro soggiorno nella Regione in coincidenza con il periodo di maggior afflusso turistico, causano costi pubblici aggiuntivi rispetto a quelli programmabili dalla Regione in base al gettito delle imposte già corrisposte dai soggetti residenti. Il legislatore regionale, nel porre l'imposta di soggiorno, in una misura non sproporzionata, a carico solo dei soggetti non residenti in Sardegna, tratta diversamente e in modo adeguato situazioni giuridiche diverse e, quindi, non supera i limiti della ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost..
Non ritiene fondata l'ulteriore censura riguardo alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione sia all'art. 12 del Trattato CE, perché i cittadini dell'Unione subirebbero una discriminazione rispetto ai residenti nella Regione, sia all'art. 49 dello stesso Trattato, perché «la libertà di prestazione dei servizi all'interno della Comunità è violata anche quando vengono frapposti ostacoli al godimento di servizi da parte di cittadini di Paesi membri».
Non sussiste una specifica normativa comunitaria in materia di imposte di soggiorno.
Inoltre, come anche rilevato dalla Commissione CE, l'imposta di soggiorno non è stata oggetto di armonizzazione in sede di Comunità europee e, di conseguenza, gli Stati membri possono definire i criteri della sua applicazione, a condizione che siano rispettati i princípi del diritto comunitario e, in particolare, che non siano introdotte misure discriminatorie nell'esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato CE.

Non ravvisa alcuna discriminazione tra i residenti in Sardegna e gli altri cittadini dell'Unione europea perché la situazione dei primi non è omogenea a quella dei secondi. Al contrario, con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost., le situazioni poste a raffronto sono eterogenee e giustificano l'esclusione dall'imposta per i soggetti residenti nel territorio sardo.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della l.r. Sardegna 4/2006, nel testo originario e in quello sostituito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 2/2007;
dispone la separazione del giudizio concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l.r. 4/2006, come sostituito dall'art. 3, comma 3, della l.r. 2/2007, e riguardante l'assoggettamento a tassazione delle imprese esercenti aeromobili o unità da diporto;
riserva alla separata ordinanza 103/2008 di sottoporre alla Corte di giustizia CE, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, le specifiche questioni di interpretazione degli artt. 49 e 87 dello stesso Trattato;
inammissibili o infondate le altre questioni.