Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) promosso dalla Regione Emilia Romagna.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata prevede la fissazione delle basi di calcolo dei sovracanoni per la produzione della energia idroelettrica, già disciplinati dall'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002).
Motivi del ricorso
La disposizione censurata si configura quale norma di dettaglio nella materia dell'energia, rientrante nella competenza regionale residuale ovvero concorrente. L'art. 86, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (cd Bassanini) sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le Regioni e gli enti locali competenti per territorio.
Decisione della Corte
La disposizione impugnata non attiene alla materia dell'energia e non rientra negli ambiti di legislazione residuale. La disciplina dei sovracanoni, qualificabili come prestazioni patrimoniali imposte, attiene alla materia del sistema finanziario e tributario degli enti locali (art. 119, secondo comma, della Costituzione) (v. precedenti 533/2002 e 21/2004). Con la sentenza 37/2004 la Corte ha dichiarato non fondata una questione di legittimità inerente all'art. 27, comma 10, della l. 448/2001, nella parte in cui prevede le modalità di calcolo dei sovracanoni dovuti ai comuni e ai loro consorzi dai concessionari delle derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, confermando l'aggiornamento biennale della tariffa ad opera di decreti del Ministro dei lavori pubblici. La disposizione in esame modifica la base di calcolo dei sovracanoni: interviene su materia già interamente regolata da legge dello Stato, la cui competenza rimane ferma, fino all'attuazione dell'art. 119 della Costituzione. Il legislatore statale dovrà considerare l'insieme della finanza pubblica: dovrà non solo fissare i principi della legislazione regionale, ma anche le grandi linee dell'intero sistema tributario e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente di Stato, Regioni ed enti locali (sentenza 241/2004).
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale.