Giudizio principale di legittimità costituzionale del comma 560 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) promosso dalla Provincia autonoma di Trento
Contenuto delle disposizioni impugnate
La norma censurata dispone che, per il triennio 2007-2009, le amministrazioni soggette al patto di stabilità interno che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nel bandire le relative prove selettive, devono riservare una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.
Motivi del ricorso
Contrasto con l'art. 117, quarto comma, Cost., applicabile anche alla Provincia autonoma di Trento in virtù dell'art. 10 della l. cost. 3/2001, poiché prevede una forma di autonomia più ampia rispetto alla competenza legislativa riconosciuta alla stessa Provincia dall'art. 8, numero 1, del dpr. 670/1972 in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto».
La Provincia aggiunge che la disposizione in esame, contenendo una norma di dettaglio, è lesiva della competenza legislativa riconosciutale dallo statuto.
Decisione della Corte
La norma impugnata non può essere qualificata come principio di coordinamento della finanza pubblica. Essa, infatti, non impone alle amministrazioni soggette al patto di stabilità interno alcun limite quantitativo o di spesa per le assunzioni di personale o la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, né vieta di instaurare simili rapporti, ma dispone che, se e quando le amministrazioni soggette al patto di stabilità interno decidano, nel triennio 2007-2009, di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, devono obbligatoriamente riservare una determinata quota di posti a favore di chi ha già intrattenuto (con l'amministrazione banditrice del concorso) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di almeno un anno alla data del 29 settembre 2006.
La disposizione, imponendo che una quota del nuovo personale da assumere a tempo determinato debba possedere certi requisiti, attiene alla disciplina delle modalità di accesso all'impiego presso gli enti soggetti al patto di stabilità interno.
La regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione (380/2004).
Questo, ai sensi dell'art. 10 della l. cost. 3/2001, vale anche per la Provincia autonoma di Trento, perché l'art. 117, quarto comma, prevede una forma di autonomia più ampia rispetto a quella attribuita dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige. Quest'ultimo, infatti, all'alinea dell'art. 8, condiziona al rispetto dei limiti indicati dal precedente art. 4 l'esercizio della potestà legislativa della Provincia autonoma in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto».
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 560, della l. 296/2006 (legge finanziaria 2007), nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.