Sentenza n.94 - deposito 11 2008


Giudizi principali di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 251, 1227 e 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) promossi dalle Regioni Veneto e Lombardia


Contenuto delle disposizioni impugnate


Contenuto delle disposizioni impugnate e motivi dei ricorsi



Il comma 251 sostituisce il comma 1 dell'articolo 03 del d.l. 400/1993, convertito in l. 494/1994; specifica i criteri in base ai quali le Regioni accertano la sussistenza dei requisiti per determinare la classificazione (A e B: ad alta valenza turistica e a normale valenza turistica) di aree, manufatti, pertinenze e specchi d'acqua concessi per utilizzazione ad uso pubblico (comma 1, lett. a)) e fissa i canoni annui ((comma 1, lett. b)).



Secondo la Regione Veneto, la norma viola il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, desumibile dagli artt. 5 e 120 della Costituzione e dall'art. 11 della l. cost. 3/2001, in quanto, mentre il d.l. 400/1993 prevedeva il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina attuale non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni.



Il comma 1228 autorizza, per le finalità di sviluppo del settore turistico e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; per l'applicazione della disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri adotterà, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regione e Province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto che specifica i criteri, le procedure e le modalità di attuazione.



Secondo le Regioni ricorrenti, la disposizione verte nella materia del turismo, appartenente alla competenza legislativa esclusivo- residuale della Regione, nella quale il legislatore nazionale non può prevedere fondi a destinazione vincolata; viene ravvisata lesione del principio di leale collaborazione perché non è prevista alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni.



Il comma 1227 autorizza, per il sostegno del settore turistico, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2008 e rinvia a successivo regolamento l'attuazione della disposizione.



Osservano le Regioni ricorrenti che la norma non prevede alcuna forma di consultazione con le Regioni.



Decisione della Corte



E' pacifica la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo. Riguardo però alla attribuzione della potestà di imposizione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo, è determinante la titolarità del bene anziché la titolarità di funzioni legislative e amministrative spettanti alle Regioni in ordine alla utilizzazione dei beni stessi (286/2004).



Il testo originario dell'art. 3 del d.l. 400/1993, convertito in l. 494/1994, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, prevedeva il coinvolgimento delle Regioni, che dovevano essere sentite in sede di Conferenza Stato-Regioni; nel caso di mancata adozione del decreto interministeriale, il canone era fissato unilateralmente dalla legge; il comma 251 riconosce alle Regioni la competenza esclusiva in ordine all'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica; allo Stato, quale titolare dei beni demaniali, demanda la fissazione e la riscossione dei canoni e la facoltà di destinarne parte alle Regioni.



Non ricorre violazione del principio di leale collaborazione: il legislatore ha solo tenuto ben distinte le due competenze, statale e regionale. Allo Stato, titolare del bene demaniale, ha demandato la fissazione e la riscossione dei canoni e la facoltà di destinarne parte alle Regioni (88/2007); alle Regioni la classificazione turistica dei terreni, in piena autonomia e senza alcuna interferenza statale.



Riguardo al comma 1228, ritiene insufficiente il semplice parere della Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione dell'intervento legislativo finanziario dello Stato volto a rafforzare le capacità competitive delle strutture turistiche nazionali. Dichiara la illegittimità della norma nella parte in cui non prevede l'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.



Anche il comma 1227 interferisce con una competenza regionale che costituisce la risultante di un complesso quadro normativo, in coerenza col quale il dpr 158/2007 ha previsto l'acquisizione del parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. Non è legittimo il silenzio della norma in ordine ad ogni partecipazione regionale al procedimento di formazione del decreto governativo.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità dei commi 1227 e 1228 dell'art. 1 della l. 296/2007 (legge finanziaria 2007) nella parte in cui non stabiliscono che i decreti ministeriali previsti siano preceduti dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni; infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al comma 251.