Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2 della l.r. 32/2006 individua le discipline bio-naturali del benessere nelle pratiche e tecniche naturali, non sanitarie, volte al raggiungimento, miglioramento o conservazione del benessere della persona; l'art. 3 definisce il percorso per l'esercizio delle discipline bio-naturali del benessere; gli artt. 5 e 6 istituiscono un elenco regionale delle discipline bio-naturali diviso in due sezioni: la prima relativa alle agenzie formative accreditate, che devono dimostrare di avere svolto attività e iniziative di formazione da almeno tre anni; la seconda relativa agli operatori delle discipline bio-naturali, suddivisa in sottosezioni relative a ciascuna specializzazione.
Motivi del ricorso
Contrasto con il principio fondamentale che riserva alla legislazione statale l'individuazione delle figure professionali, dei relativi profili, percorsi formativi e titoli abilitanti e la istituzione di albi, ordini e registri. Con precedenti pronunce 353/2003 e 424/2005, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di due leggi della Regione Piemonte nella stessa materia; dato lo stretto vincolo esistente con le precedenti normative, la dichiarazione di incostituzionalità dovrebbe ora essere estesa anche alla legge in esame.
Decisione della Corte
La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (300 e 57 del 2007; 424 e 153 del 2006) e non rileva, a tal fine, che esse rientrino o meno nell'ambito sanitario (355/2005). Costituisce indice sintomatico della istituzione di una nuova professione la previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento dell'attività che la legge regionale viene a regolamentare. L'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale, anche prescindendo dal fatto che la iscrizione nel suddetto registro si ponga come condizione necessaria ai fini dell'esercizio della attività da esso contemplata. La legge in esame individua un determinato percorso di formazione professionale ai fini dell'accesso all'esercizio delle discipline bio-naturali del benessere e prevede l'istituzione di un elenco regionale delle discipline bio-naturali del benessere, articolato in due sezioni. Presenta quella funzione individuatrice della nuova professione che è inibita alla potestà legislativa regionale. Nessun rilievo attribuisce a quanto addotto dalla Regione Piemonte riguardo al fatto che leggi adottate da altre Regioni (come Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana) aventi contenuto sostanzialmente analogo a quello della legge in esame non sono state oggetto di impugnativa governativa. Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale infatti – data la loro natura dispositiva caratterizzata anche dall'esistenza di precisi termini per la proposizione – non è lecito inferire, dalla mancata impugnazione da parte del soggetto a ciò legittimato di altri atti aventi lo stesso contenuto, né la rinunzia all'impugnazione di disposizioni legislative analoghe o uguali, né alcun giudizio in ordine alla loro corrispondenza ai parametri costituzionali. Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni della l.r. Piemonte 32/2006 direttamente impugnate dal Governo, consegue, per l'inscindibile connessione che le lega alle rimanenti, la estensione degli effetti della pronuncia anche alle restanti disposizioni della legge regionale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale della l.r. Piemonte 32/2006.