Sentenza n.88 - deposito 4 2008

Pubblico impiego - intesa interregionale


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8 (Norme in materia di difesa del suolo – Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni) promosso dal Consiglio di Stato con ordinanza 5 aprile 2006


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 13 della l.r. 8/1994 stabilisce che il funzionamento dei bacini interregionali dei fiumi Sele, Fortore e Ofanto è regolato dalle intese interregionali intercorse tra le Regioni Campania e Basilicata, di cui alla l. 183/1989. In base alla convenzione interregionale, il posto di responsabile della segreteria tecnico operativa dell'Autorità di bacino e il posto di segretario generale della stessa Autorità vengono entrambi scelti, rispettivamente, tra i funzionari e i dirigenti della Regione Campania.


Motivi del ricorso


Motivi della ordinanza di rimessione Il TAR Campania ha annullato la delibera della Giunta regionale che approvava l'avviso pubblico di selezione per soli titoli riservato ai dirigenti in servizio presso la Regione Campania per la copertura del posto di segretario generale dell'Autorità, avendo rilevato contrasto con l'art. 97 della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale è costante nel riconoscere nel concorso pubblico la forma generale e ordinaria di reclutamento dei dipendenti pubblici, alla quale può derogarsi solo in presenza di peculiari ragioni giustificatrici, e può dirsi rispettata solo se le selezioni non sono caratterizzate da arbitrarie e irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi. Secondo il Consiglio di Stato, l'intesa regionale, non impugnata nel giudizio pendente innanzi ad esso, trova ancora applicazione e non può essere disapplicata dal giudice amministrativo, in quanto la fonte normativa sarebbe stata novata dall'intervento del legislatore regionale che, con l'art. 13 della l.r. 8/1994, avrebbe legificato la disciplina in esso contenuta. Divenendo legge, il contenuto della convenzione avrebbe leso l'art. 97 della Costituzione.


Decisione della Corte


La questione sollevata attiene a disposizioni contenute in un'intesa interregionale, priva del valore di legge, che ha operato la scelta di nominare il responsabile della segreteria tecnica dell'Autorità di bacino e il segretario generale della stessa Autorità tra i dirigenti e i funzionari della Regione Campania. La disposizione regionale non ha “legificato” l'intesa: non ogni difetto di intesa si traduce in illegittimità costituzionale della legge. Inoltre, una volta conclusa un'intesa, le Regioni contraenti non perdono il potere di modificarla perché il contenuto sarebbe stato legificato unilateralmente dalla legge emanata da una di esse. Tra disposizione impugnata e intesa manca quel rapporto di integrazione e specificazione che, secondo la giurisprudenza costituzionale, consente di impugnare le disposizioni legislative specificate da quelle di rango subordinato (389/2004).


Dichiarazione:


Dichiara la questione inammissibile.