Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 581, 583, 584 e 585 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) promosso dalle Regioni Toscana, Valle d'Aosta e Lombardia
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni impugnate sono volte a ridisciplinare il sistema di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, imponendo alle stesse di servirsi, per la formazione del proprio personale, di organismi accreditati dall'Agenzia nazionale, attribuendo quindi le relative funzioni amministrative ad un'amministrazione dello Stato. In particolare l'art. 1 della l.f. 2007 definisce i compiti spettanti alla nuova Agenzia (comma 581); prevede che, salvo specifiche previsioni, le pubbliche amministrazioni si avvalgano, per la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti, di istituti ed organismi formativi dotati di competenza ed esperienza adeguate, inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dall'Agenzia per la formazione (comma 583); dispone che il Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce annualmente il numero dei posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dall'Agenzia; demanda ad un regolamento governativo l'attuazione delle disposizioni precedenti e definisce i criteri per la sua elaborazione (comma 585).
Motivi del ricorso
Le disposizioni censurate intervengono in materia riservata alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni, quali la formazione professionale e l'organizzazione degli uffici regionali; viene ravvisata lesione dell'art. 118 della Costituzione, mancando le condizioni per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative ed essendo violato il principio di leale collaborazione.
Decisione della Corte
Dichiara inammissibili i ricorsi avverso i commi 581 e 584 per genericità. Le censure relative alle altre due disposizioni si basano sul presupposto che esse si applichino anche alle amministrazioni regionali e locali. Osserva che esse possono essere anche interpretate in modo conforme a Costituzione, intendendo in modo meno ampio l'espressione “pubbliche amministrazioni”. Già in precedenti decisioni, la Corte aveva escluso che questa espressione comprendesse le Regioni e gli enti locali (31/2005; 3 e 390 del 2004). Riprende l'osservazione, considerando anche che la riforma del sistema di formazione dei dipendenti pubblici operata con la legge impugnata si svolge a livello nazionale: le disposizioni dei commi 580-586 menzionano espressamente le amministrazioni statali e il reclutamento di dirigenti statali e riordinano le sole scuole di formazione nazionali, ignorando le strutture di formazione delle Regioni. Si può quindi ritenere che il legislatore statale non abbia volute estendere il sistema di accreditamento all'attività di formazione assicurata dalle Regioni e dagli enti locali.
Dichiarazione:
Dichiara inammissibili le censure rivolte ai commi 581 e 584 dell'art. 1 della l. 296/2006, infondate quelle sui commi 583 e 585.