Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 11-nonies, 11-decies, 11-undecies, 11- duodecies e 11-terdecies del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) promosso dalle Regioni Toscana, Sicilia, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna
Contenuto delle disposizioni impugnate
Contenuto delle disposizioni e motivi dei ricorsi
L'art. 11-nonies (Razionalizzazione e incremento dell'efficienza dei diritti aeroportuali dei gestori aeroportuali) prevede tra l'altro che la misura dei diritti aeroportuali è determinata e successivamente variata sulla base della metodologia del price cup[1] stabilita dalla disposizione medesima e dei criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Specifica quali sono i costi e i ricavi che concorrono alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali e le modalità di calcolo della variazione massima consentita. Il meccanismo di calcolo viene esteso ai servizi di sicurezza e alla tassa di imbarco e sbarco delle merci. Sopprime, tra l'altro, la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata sui voli notturni.
L'art. 11-decies (Competitività del sistema aeroportuale) stabilisce la riduzione del 75 per cento del canone di concessione dovuto dai gestori aeroportuali in attesa della entrata in vigore del nuovo meccanismo di determinazione dei diritti aeroportuali. Prevede l'ulteriore riduzione della misura dei diritti aeroportuali per i gestori che non adottino un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile.
Secondo le Regioni ricorrenti, le disposizioni incidono pesantemente sullo sviluppo degli aeroporti, che costituiscono strutture portanti dell'economia regionale. I diritti aeroportuali rappresentano infatti per i gestori il corrispettivo per la costruzione, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali. Viene ravvisata lesione della competenza concorrente regionale in materia di porti e aeroporti civili, nella quale lo Stato dovrebbe limitarsi a fissare i principi fondamentali.
Viene ravvisata lesione dell'art. 118 della Costituzione, in quanto non risultano i presupposti che giustificano la chiamata in sussidiarietà dell'amministrazione statale; del principio di leale collaborazione, per l'assenza di attività concertative e di coordinamento orizzontale e anche dell'art. 117, comma sesto, della Costituzione, per la previsione di un atto ministeriale a contenuto regolamentare in una materia non riconducibile a quelle di esclusiva competenza statale.
L'art. 11-undecies (Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali) assegna alla competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la revisione della programmazione in via prioritaria degli interventi infrastrutturali di collegamento con gli aeroporti di interesse nazionale per il settore dell'aviazione civile.
Osservano le Regioni ricorrenti che, trattandosi di interventi infrastrutturali, la disposizione è riconducibile all'ambito dei lavori pubblici, che si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono. Poiché gli interventi sono finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, si deve ritenere che la norma vada ad incidere sulla potestà legislativa concorrente della Regione in tema di porti e aeroporti civili e del governo del territorio. L'illegittimità deriva dalla mancanza di un ruolo degli enti locali nella definizione dei programmi.
L'art. 11-duodecies (Sicurezza aeroportuale) rimette a decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, previa istruttoria dell'ENAC, la definizione delle attività necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri, e ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la ripartizione di tali attività tra gestori aeroportuali e vettori e la determinazione degli importi dovuti all'erario dai concessionari dei servizi di controllo esistenti in ambito aeroportuale e di quelli posti a carico dell'utenza.
L'art. 11-terdecies (Royalties sui carburanti) stabilisce, relativamente ai servizi regolamentati e sottoposti alla vigilanza ENAC, che non possono essere applicati dai gestori aeroportuali e dai fornitori dei servizi, sovrapprezzi, in particolare le royalties, sulla fornitura di carburanti non effettivamente connessi ai costi sostenuti per l'offerta del servizio medesimo.
Le Regioni ricorrenti lamentano la violazione, da parte di tutte le disposizioni, degli articoli 117, comma primo, e 11 della Costituzione, in base all'asserita natura di “aiuti di Stato” delle norme in esame, in quanto volte a favorire i vettori aerei.
[1] Si intende per price cup la metodologia di calcolo dei servizi aeroportuali stabilita dalla norma in esame e dai criteri indicati dal CIPE.
Decisione della Corte
Ripercorre la normativa in materia di diritti aeroportuali . Nel merito, osserva che il price cup previsto dall'art.11-nonies è un meccanismo di regolazione della dinamica tariffaria e non può essere configurato come aiuto di Stato. Le misure dei diritti aeroportuali sono determinate con una metodologia di calcolo che commisura il prezzo delle prestazioni rese dai gestori a parametri obiettivi, fondati sulla redditività dell'investimento. Di esso si avvantaggiano tutti i vettori, italiani e stranieri; manca quindi l'elemento della selettività che è connotato necessario della nozione di aiuti di Stato. La disciplina contenuta nell'art. 11-nonies si colloca alla confluenza di un insieme di materie: ha per oggetto i rapporti civilistici che attengono agli aeroporti (e quindi rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato), investe profili che ineriscono alla tutela della concorrenza (anch'essa di competenza esclusiva dello Stato), ma riguarda gli aeroporti (potestà legislativa concorrente). La materia degli aeroporti, collocata nel terzo comma, tra governo del territorio e grandi reti di trasporto e navigazione, riguarda principalmente le infrastrutture e la loro collocazione sul territorio. Viene in rilievo una concorrenza di competenze che rende necessario ricorrere al principio di leale collaborazione. Considerando le interferenze e le connessioni esistenti fra le diverse materie, è ragionevole ritenere che, prima della deliberazione del CIPE prevista dall'art. 11-nonies, debba essere acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 281/1997. Non ritiene che l'art. 11-duodecies violi il principio di leale collaborazione perché i decreti che dovranno essere emanati per stabilire le nuove misure in tema di sicurezza aeroportuale prescindono da ogni intesa o collaborazione da parte delle Regioni. La norma attiene infatti alla materia della sicurezza dei passeggeri e degli operatori in ambito aeroportuale, che ricade nella sicurezza dello Stato e ordine pubblico e nella protezione dei confini nazionali, rientra quindi nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma secondo, lettere d), h) e q)), e compete allo Stato adottare la disciplina applicativa. Ritiene invece fondata la questione relativa alle modalità di redazione dei piani di intervento infrastrutturale previsti dall'art. 11-undecies. Richiama gli articoli 704 e 698 del codice della navigazione, che prevedono un coinvolgimento della Regione. Considerando che la materia dei piani d'intervento infrastrutturale coinvolge interessi della Regione e degli enti locali, ritiene che la questione di costituzionalità debba essere accolta nella parte in cui l'art. 11-undecies non prevede il parere della Regione interessata.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 11-nonies del d.l. 203/2005 convertito, con modificazioni, dalla l. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima della adozione della deliberazione del CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, e dell'art. 11-undecies dello stesso d.l. 203/2005 nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata; infondate o inammissibili le altre questioni.