Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 796, lettera n), e 808 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) promosso dalla Regione Veneto
Contenuto delle disposizioni impugnate
La lettera screening oncologici.
Motivi del ricorso
La lettera n) del comma 798 incide sulle materie tutela della salute, di competenza legislativa concorrente, ed edilizia sanitaria, di competenza residuale regionale. La disposizione prevede un finanziamento a destinazione vincolata che non ha le caratteristiche del fondo perequativo di cui al terzo comma dell'art. 119 della Costituzione, ed è anche al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 119, quinto comma, della Costituzione. Pur incidendo in ambito regionale, la norma non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni. Il comma 808 prevede un finanziamento a destinazione vincolata in un ambito materiale – tutela della salute – di competenza legislativa concorrente; il rinvio alle Regioni “meridionali e insulari” è generico; determina una irragionevole disparità di trattamento con le Regioni non destinatarie dei finanziamenti, e inoltre non è previsto alcun coinvolgimento regionale.
Decisione della Corte
Le disposizioni impugnate riguardano l'edilizia sanitaria e vertono nelle materie tutela della salute e governo del territorio, entrambe di potestà concorrente. Ripercorre l'evoluzione normativa in tema di investimenti nell'edilizia sanitaria . Il primo inciso del comma 796 si limita ad aumentare la cifra destinata ad investimenti nel campo dell'edilizia sanitaria e non innova rispetto alle procedure stabilite dalla previgente disciplina; il terzo inciso indica i criteri in base ai quali sarà effettuato tra le Regioni l'importo di cui alla medesima lettera n): si tratta di principi fondamentali dettati dalla legge statale in ambiti materiali che ricadono nella potestà legislativa concorrente. L'inciso centrale pone invece dei vincoli puntuali di destinazione dei fondi in ambiti materiali appartenenti alla potestà legislativa concorrente, in violazione dell'art. 119, comma terzo, e dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione. Ritiene non fondata la questione relativa al comma 808, osservando che la diagnosi precoce in campo oncologico rientra sicuramente nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e ricadono quindi nella sfera della potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera n), della l. 296/2006 limitatamente alle parole: “Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle Regioni che hanno completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del d.l. 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle Regioni e per 100 milioni di euro di assistenza odontoiatrica.”. Inammissibili o infondate le altre questioni.