Sentenza n.260 - deposito 22 2004


Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e dell'art. 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promossi dalla Regione Emilia – Romagna.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 33, comma 4, della l. 289/2002 stabilisce che i comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo riguardanti i dipendenti del comparto Regioni-enti locali, previsti dall'art. 47, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 33 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttività. L'art. 3, comma 49, della l. 350/2003 stabilisce che in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del d.lgs. 165/2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione delle produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 46 per il personale delle amministrazioni dello Stato.


Motivi del ricorso


Il comitato di settore cui spetta esercitare il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale è costituito nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d.lgs. 165/2001, gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN, per la contrattazione collettiva relativa al personale regionale e degli enti locali, spetta alla potestà regionale residuale, senza interferenze da parte dello Stato. La norma censurata vincola invece gli atti di indirizzo del comitato di settore regionale ai criteri relativi all'entità degli aumenti previsti per il personale statale e impone l'attribuzione al personale regionale dei medesimi benefici economici, consentendo al comitato di settore solo di individuare le quote da destinare all'incentivazione della produttività. Si ravvisa quindi lesione dell'autonomia amministrativa della Regione.


Decisione della Corte


Già una precedente sentenza, la 4 del 2004, aveva ritenuto la legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, della legge finanziaria 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448), di contenuto identico alla disposizione in esame, secondo la quale i comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del d.lgs. 165/2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni statali, precisando che gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici sono a carico delle amministrazioni di competenza. Questa previsione costituisce esercizio del potere di coordinamento della finanza pubblica in quanto fissa, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede comunitaria, principi fondamentali volti al contenimento della spesa corrente che rientrano nella competenza della legislazione statale. Quanto alla censura mossa riguardo all'art. 3, comma 49, della l. 350/2003, osserva che il riferimento ai criteri previsti dall'art. 46 comporta non il limite rigido dello 0,2% all'aumento delle retribuzioni nel biennio 2004-2005, ma solo il limite alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività.


Dichiarazione:


Dichiara non fondate le questioni di legittimità sollevate.