Sentenza n.36 - deposito 21 2008

Caccia - prelievo venatorio

Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 4, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") come modificato dall'art. 11 della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, promosso con ordinanza 19 marzo 2007 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze

Contenuto delle disposizioni impugnate

La norma prevede che per l'esercizio del prelievo venatorio i richiami vivi possono essere tenuti privi di anello; per la loro legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura la documentazione esistente presso la provincia, per i richiami di allevamento la documentazione propria del cacciatore.

Motivi del ricorso

Nel corso del giudizio per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna avanzata dal pubblico ministero nei confronti di persona imputata del reato di cui agli articoli 5, 21 e 30 della l. 157/1992, per esercizio dell'attività venatoria con richiami vivi sprovvisti dell'anello inamovibile di identificazione, il GIP aveva rilevato che analoga questione di legittimità costituzionale relativa alla legge della Regione Lombardia 26/2003 era stata ritenuta fondata con la sentenza 441/2006 e che le medesime argomentazioni valgono anche nel caso di specie.

Decisione della Corte

Dopo l'emanazione della ordinanza di rimessione, l'art. 1 della l.r. Toscana 19/2007 ha modificato la norma impugnata prevedendo l'apposizione degli anelli inamovibili sui richiami.
Dispone quindi la restituzione degli atti al giudice a quo, perché valuti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sulla base dello ius superveniens.

Dichiarazione:

Ordina la restituzione degli atti al GIP del tribunale di Firenze.