Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 41-bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1 recante “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)” introdotto dall'art. 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7 recante modifiche alla l.r. 1/2000, promosso con ordinanza del TAR Milano del 27 luglio 2006
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione è stata impugnata nella parte in cui prevede che, per la presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 4, i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda.
Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, anche in relazione all'art. 47 e all'art. 117, comma secondo, lettera m), in quanto la l.r. 7/2005, introducendo il requisito della residenza o del lavoro in Lombardia protratto per cinque anni, viola i principi fondamentali in materia di erp fissati dalle leggi dello Stato; viola la finalità di favorire l'accesso all'abitazione a condizioni inferiori a quelle di mercato, a categorie di cittadini meno abbienti, affermata dalle sentenze 299/2000, 135 e 150 del 2004 e dal r.d. 1165/1938 e confermata dalle leggi statali più recenti. Contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, perché viene limitato l'accesso all'erp intervenendo sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi a diritti civili e sociali, livelli che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; violazione dell'art. 3 della Costituzione perché la norma impugnata introduce un fattore discriminatorio rapportato alla durata del lavoro o della residenza in Lombardia, escludendo dall'accesso alle abitazioni residenziali pubbliche proprio coloro che, in quanto non radicati da lungo tempo sul territorio regionale e alla ricerca di un lavoro, si trovano in condizioni di maggiore difficoltà e di maggiore disagio; contrasto con l'art. 120 della Costituzione in quanto la norma rende più difficoltosa la mobilità tra Regioni a chi versa in stato di bisogno. Violazione anche degli articoli 101, 102, 103, 104 e 111 della Costituzione in quanto la normativa appare ispirata dall'intento di neutralizzare, mediante la modifica formale della fonte normativa, l'orientamento assunto in materia dallo stesso TAR con la sentenza 4196/1994; violazione dell'art. 117, comma primo della Costituzione in relazione all'art. 48 (poi 39) del Trattato CE perché la normativa contrasta con il diritto dei lavoratori alla libera circolazione nell'ambito dell'Unione europea proprio in ragione del requisito della residenza come criterio per l'accesso alla prestazione. Posizione della Regione Quasi tutte le leggi regionali in tema di edilizia residenziale pubblica prevedono, tra i requisiti soggettivi, il criterio della residenza e/o quello della prestazione di attività lavorativa nel comune o, comunque, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso; la stessa giurisprudenza costituzionale ritiene l'0edilizia residenziale pubblica materia di competenza regionale; sottolinea la ragionevolezza dell'opzione normativa che tiene conto della limitatezza della risorsa e introduce regimi differenziati per l'accesso al beneficio della fruizione dell'alloggio.
Decisione della Corte
Ritiene inammissibile la censura relativa agli artt. 117, primo comma, e 120 della Costituzione, per carenza di motivazione. Ritiene infondata la questione relativa alla violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, anche in relazione all'art. 47 e all'art. 117, comma secondo, lettera m), perché la materia rientra nella competenza residuale delle Regioni e non investe, in ogni caso, la problematica della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. La materia della edilizia residenziale pubblica non compare infatti tra quelle del secondo e del terzo comma. Esiste un terzo livello normativo che rientra appunto nel quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, che investe appunto la gestione del patrimonio immobiliare di erp e coinvolge conseguentemente la individuazione dei criteri di assegnazione degli alloggi dei ceti meno abbienti (94/2007). Ritiene infondata anche la lamentata violazione dell'art. 3: il requisito della residenza continuativa, ai fini dell'assegnazione dell'alloggio, risulta non irragionevole (432/2005) quando si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire (493/1990), specie là dove le stesse realizzano un equilibrato bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco (393/2007). Riguardo alle altre censure, non ravvisa compromissione dell'esercizio della funzione giurisdizionale, che opera su un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo, anche considerando che il giudicato richiamato era riferito a normazione di rango secondario.
Dichiarazione:
Dichiara la questione inammissibile in relazione agli articoli 117, primo comma, e 120 della Costituzione; infondata rispetto ad altri.