Sentenza n.27 - deposito 21 2008

Personale regionale - buon andamento


Giudizio principale di legittimità  costituzionale degli articoli 1, commi 20 e 22, e 2 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16 (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Contenuto delle disposizioni impugnate, motivi del ricorso, decisione della Corte



Il Governo ha in seguito rinunciato all'impugnazione dell'art. 2 (contenente disposizioni per le segreterie dei gruppi consiliari) e la Regione ha accettato la rinuncia, per questa parte la Corte dichiara quindi l'estinzione del giudizio.



Inammissibile la censura rivolta avverso il comma 20 dell'art. 1 (sul trattamento accessorio dei dipendenti assunti con mansioni di autista) per discordanza tra i motivi del ricorso formulati nella delibera governativa volta all'impugnazione della legge regionale (ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica) e i motivi formulati dall'Avvocatura (tutela e sicurezza del lavoro) (533/2002).



Il comma 22 dell'art. 1 della l.r. 16/2007 ha soppresso l'inciso “in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria D” prima contenuto nel comma 3 dell'art. 6 della l.r. 18/2001, che indica i requisiti che devono essere posseduti dal personale esterno all'amministrazione regionale per il conferimento della responsabilità delle segreterie.



Osserva il Governo che il possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria D era stato ritenuto decisivo dalla Corte per ritenere costituzionalmente legittima la disposizione già esaminata in occasione di altro giudizio (62/2006). La sua soppressione determina quindi contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.



Secondo la Corte, la soppressione della previsione dei requisiti che il soggetto esterno deve possedere per poter ricoprire l'incarico di responsabile della segreteria dei gruppi consiliari consente di attribuire l'incarico a tre tipologie di soggetti: dipendenti regionali inquadrati nella categoria D (in possesso quindi dei relativi requisiti); dipendenti regionali non inquadrati nella categoria D ma comunque in possesso dei requisiti per l'accesso a quella categoria; esterni assunti con contratto a tempo indeterminato, in possesso o non dei requisiti per l'accesso alla categoria D.



Accoglie la censura ritenendo irragionevole la disposizione che chiede determinati requisiti ad alcune categorie di aspiranti all'incarico (dipendenti interni) e ne prescinde per altri (soggetti esterni all'amministrazione), e osserva che l'irragionevolezza si risolve nella violazione del principio di buona amministrazione in quanto il personale sfornito dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento di determinate funzioni determina l'inserimento nell'organizzazione pubblica di persone che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità dell'art. 1, comma 22, della l.r. Abruzzo 16/2006; estinto il giudizio relativo all'art. 2; inammissibile la questione relativa all'art. 1, comma 20.