Sentenza n.25 - deposito 13 2008

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera s), e 2, lettera e), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, dello Statuto speciale)

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione impugnata prevede che non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale il Rettore dell'Università della Valle d'Aosta (art. 2, comma 1, lettera s), l.r. 20/2007)  e i professori, i ricercatori in ruolo e i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta (art. 2, comma 2, lettera  e),  l.r. 20/2007).

Motivi del ricorso

Lesione degli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione in quanto le indicate cause di ineleggibilità integrano una disciplina ingiustificatamente discriminatoria, in deroga alla normativa vigente su tutto il territorio nazionale, al di fuori dei limiti strettamente necessari alla tutela di un altro interesse costituzionalmente protetto e delle regole della necessità e della ragionevole proporzionalità dell'intervento legislativo.

Decisione della Corte

Le disposizioni sono state adottate dalla Regione in applicazione dell'art. 15 dello Statuto speciale, come modificato dalla l. cost. 2/2001 che attribuisce alla Regione la potestà legislativa primaria in materia di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale e di incompatibilità, potestà che deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento giuridico (analoga disposizione è stata dettata per le Regioni a statuto ordinario dalla l. cost. 1/1999; v. anche sentenza 2/2004).

In attuazione della novella costituzionale, la l. 165/2004 ha stabilito che le Regioni a statuto ordinario possono prevedere i casi di ineleggibilità qualora le attività e le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni, possono turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori o possono violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati (art. 2, comma 1, lettera a)).
Riprende i principi elaborati dalla Corte costituzionale in materia di elettorato passivo sancito dall'art. 51 della Costituzione. Esso costituisce un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri della inviolabilità; restrizioni ad esso sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari e per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale.
Inoltre, le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse collegate alla funzione elettorale cui sono di volta in volta preordinate.

Dallo statuto giuridico del Rettore dell'Università della Valle d'Aosta, dalla composizione degli organi dell'Università e in particolare dalle modalità di nomina del Rettore, emerge una significativa influenza dell'Ente regione e anche, pur se in minore misura, degli enti locali, nella organizzazione dell'Università.
Le modalità di nomina del Rettore, in relazione al Consiglio dell'Università di cui egli fa parte, nonché la stretta contiguità tra la carica di Rettore e la posizione del Presidente della Giunta regionale, rendono non irragionevole la disposizione censurata, volta a garantire che la consultazione elettorale si svolga senza condizionamenti o interferenze.

Non sussistono analoghe esigenze di interesse pubblico o adeguate motivazioni che legittimano restrizioni al diritto di elettorato passivo nei confronti dei professori, ricercatori in ruolo e titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta.

Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera e), della l.r. Valle d'Aosta 20/2007; infondata l'altra censura.