Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso gli articoli 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27, comma 18, della legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente).
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le l.r. 24/2006 prevede la possibilità di imporre alla circolazione di veicoli limitazioni finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e demanda alla Giunta regionale il compito di determinare le misure idonee e le modalità di attuazione (commi 1 e 2), compresa l'individuazione degli assi stradali esclusi dalle limitazioni (art. 13); stabilisce alcune misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, segnatamente quelli omologati ai sensi di determinate direttive comunitarie (art. 22); detta la disciplina relativa alle sanzioni da irrogare nell'ipotesi di inosservanza delle richiamate prescrizioni, individuando l'autorità competente ai sensi degli articoli 17 e 18 della l. 689/1981 nel responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore, e stabilendo che i proventi della riscossione delle sanzioni irrogate spettino all'ente accertatore (art. 27, comma 18).
Motivi del ricorso
I provvedimenti di sospensione e di limitazione della circolazione competono al Prefetto fuori dei centri abitati (art. 6 d.lgs. 285/1992, recante il Nuovo codice della strada) e ai comuni all'interno degli stessi centri (art. 7, comma 1, lettera b), d.lgs. 285/1992). Alle Regioni spetta solo il potere di ordinanza per le altre strade regionali, avendo l'art. 98 del d.lgs. 112/1998 mantenuto allo Stato la funzione di regolamentazione della circolazione veicolare. Le disposizioni regionali incidono sulle attribuzioni statali in tema di sicurezza e circolazione stradale, attribuzioni riservate in via esclusiva allo Stato trattandosi di materia ricompresa nell'"ordine pubblico e sicurezza”, e violano anche il terzo comma dell'art. 117, poiché risultano chiaramente emanate a tutela della salute (cfr. art. 1 l.r. 24/2006), ponendosi però come principi fondamentali della materia. Il comma 18 dell'art. 27 della l.r. 24/2006 contrasta con l'art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione: nel disciplinare le sanzioni conseguenti alla inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge regionale, individua nel responsabile dell'organo di polizia dipendente dallo Stato il quale abbia effettuato l'accertamento delle infrazioni stesse il soggetto competente a ricevere il rapporto, emettere l'ordinanza-ingiunzione e decidere sull'eventuale ricorso. Prevede quindi obblighi a carico di organi dello Stato, in violazione della potestà esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (v. sentenza 134/2004).
Decisione della Corte
Riguardo alle prime due censure, osserva che il ricorrente, dopo aver ipotizzato la violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, ha poi dedotto che esse si ponevano in contrasto anche con il terzo comma del medesimo art. 117 “essendo innegabile” che le stesse norme erano state emanate altresì a tutela della salute e si atteggerebbero quindi a principi fondamentali. La circostanza che le due censure siano state dedotte in rapporto di subordinazione, in particolare la seconda rispetto alla prima, e che siano state prospettate congiuntamente senza alcun riferimento alla interferenza delle norme censurate su distinti ambiti materiali, rende contraddittoria e poco comprensibile l'impugnazione. Ravvisa profili di contraddittorietà nella doglianza prospettata da un lato evocando una materia contemplata nel secondo comma dell'art. 117 e dall'altro richiamando implicitamente il contenuto del terzo comma dello stesso art. 117 della Costituzione. Riguardo al comma 18 dell'art. 27, ritiene che la disposizione possa essere letta in modo conforme alla Costituzione. Il riferimento all'art. 17 della l. 689/1981 deve infatti essere inteso nel senso che il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore sia solo l'autorità preposta a presentare il rapporto relativo all'infrazione all'ufficio regionale competente, ferma restando in capo a quest'ultimo la responsabilità di provvedere ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e decidere sull'eventuale ricorso dell'interessato. Esclude che la norma rechi vulnus a prerogative di organi statali: l'acquisizione, l'elaborazione e lo scambio di informazioni non determinano, di regola, alcuna lesione di attribuzioni, rispettivamente, statali o regionali, ma costituiscono strumenti con i quali si esplica, ad un livello minimo, la leale cooperazione tra Stato e Regioni.
Dichiarazione:
La Corte dichiara inammissibili le prime due censure e infondata la terza.