Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) promosso dalle Regioni Campania, Emilia – Romagna e Friuli –Venezia Giulia
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata stabilisce che i beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa e alle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate si presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalla alienazione di tali beni, Ferrovie dello Stato spa e le società richiamate possono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della disposizione, ottenere la documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Le indicate società possono a tal fine proporre al comune nel cui territorio si trova l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando una serie di documenti.
La documentazione sostitutiva produce gli stessi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. La regolarizzazione sostitutiva non vale comunque come regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia.
Motivi del ricorso
La disposizione introduce una “nuova eccezionale forma di condono edilizio” tramite la presunzione di regolarità urbanistico-edilizia degli immobili previsti. In particolare, assegna alla dichiarazione sostitutiva gli stessi effetti di una concessione in sanatoria, salvo che, entro trenta giorni dal deposito, il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile e lo notifichi all'interessato, si tratta quindi di un'ipotesi di silenzio-assenso per situazioni che espressamente potrebbero derogare agli strumenti di programmazione territoriale degli enti locali. La disposizione individua nel dettaglio, senza alcun rinvio alla disciplina regionale, la documentazione necessaria per ottenere la sanatoria, con ampio ricorso all'autocertificazione, ed esclude, nell'ipotesi di collaudo, la necessità della autocertificazione redatta da tecnico abilitato. La giurisprudenza costituzionale ha sempre ritenuto il condono ammissibile sulla base della sua straordinarietà, condizione che non pare sussista nel caso in esame: spetta infatti al legislatore regionale determinare possibilità, condizioni e modalità per l'ammissione in sanatoria degli abusi edilizi. Ravvisa inoltre violazione della competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio, del principio di leale collaborazione e del principio di uguaglianza, in quanto la disposizione introduce un privilegio per un gruppo di società.
Decisione della Corte
La censura del principio di leale collaborazione è ammissibile se con essa le Regioni deducono la violazione almeno parziale delle proprie attribuzioni costituzionali; non è ammissibile nel caso in esame in quanto non è sorretta da alcuna motivazione e non è individuabile un fondamento costituzionale dell'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni (401/2007; 196/2004). Quanto al merito, osserva che la necessità di speciali disposizioni per facilitare la vendita dei beni immobili delle Ferrovie dello Stato, sia pure in mancanza della documentazione attestante la relativa conformità urbanistico-edilizia, era già stata soddisfatta dal comma 6-bis dell'art. 1 del d.l. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 410/2001. Con questa normativa, il legislatore aveva disciplinato il problema della commercializzazione di immobili privi della necessaria documentazione urbanistico-edilizia, stabilendo eccezionalmente la non necessarietà della documentazione o la possibilità della sua sostituzione. La disposizione impugnata prevede invece una presunzione assoluta di conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione per tutti i beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa e alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate. La norma non si riferisce quindi alle sole fasi della costruzione del bene o della sua successiva trasformazione ma genericamente a tutte le successive innovazioni e trasformazioni comunque intervenute. Prevede anche la derogabilità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, affermando che Ferrovie dello Stato Spa e le società controllate possono ottenere una documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, e prevedendo che la dichiarazione sostitutiva produce gli stessi effetti di una concessione in sanatoria. La disposizione si caratterizza quindi per la netta prevalenza di elementi caratteristici di una procedura di sanatoria edilizia di tipo straordinario, mentre i profili documentativi si configurano come meramente conseguenti e accessori. Secondo la giurisprudenza costituzionale affermatasi dopo la riforma del Titolo V, il legislatore statale può prevedere una sanatoria edilizia straordinaria solo in presenza di gravi situazioni di interesse generale; inoltre, la competenza legislativa in materia di condono, a parte i profili penali di esclusiva competenza statale, è essenzialmente riconducibile alla materia governo del territorio, di cui al comma terzo dell'art. 117 della Costituzione, o alla materia urbanistica, per le Regioni a statuto speciale che hanno tale competenza. La disposizione in esame non supera lo stretto controllo di costituzionalità che la Corte ritiene necessario per legittimare un condono edilizio straordinario: non si ravvisano le esigenze fondanti per la reiterazione di un istituto a carattere contingente e del tutto eccezionale che determina la compressione di valori quali il paesaggio, la cultura, la salute, la conformità dell'iniziativa economica all'utilità sociale; inoltre, la disciplina estremamente analitica contrasta con la natura della potestà legislativa delle Regioni ad autonomia ordinaria in tema di governo del territorio, e ancor più con l'autonomia di una Regione a statuto speciale; è infine del tutto negata l'autonomia amministrativa dei comuni e delle regioni.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della l. 266/2005.