Sentenza n.7 - deposito 18 2008

Edilizia residenziale pubblica - subentro


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 43, comma 5, della legge della Regione Marche 22 luglio 1974, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione) promosso con tre ordinanze di analogo contenuto del TAR Marche


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il caso concreto era costituito da tre ricorsi con i quali il Presidente dell'IACP di Ancona aveva disposto il rilascio e la restituzione di tre alloggi di erp perché occupati senza titolo; i ricorrenti, figli dell'originario assegnatario dell'alloggio di erp, si lamentavano per non essere stati ritenuti in possesso del requisito per subentrare nella titolarità dell'assegnazione dell'alloggio popolare, in quanto alla data della morte del genitore non erano ancora trascorsi due anni dall'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare richiesto dall'art. 43 della l.r. 44/1997.



 


Motivi del ricorso


Contrasto con l'art. 3 della Costituzione: la norma determina una ingiustificata discriminazione nei confronti dei parenti o affini componenti il nucleo familiare nelle due distinte ipotesi di subentro nella domanda di assegnazione prima del conseguimento della disponibilità dell'alloggio popolare, e di subentro nel rapporto locativo dopo l'assegnazione, richiedendo solo in quest'ultimo caso l'ulteriore requisito della stabile convivenza nell'abitazione da almeno due anni all'ampliamento stabile del nucleo familiare. Violazione anche dell'art. 29 della Costituzione, perché subordinare il diritto al subentro dei familiari nell'assegnazione di un alloggio di erp al decorso di un periodo di convivenza minima con l'assegnatario, nel caso di morte di quest'ultimo, pregiudica prerogative costituzionalmente assicurate alla comunità familiare, e in particolare, le esigenze abitative.


Decisione della Corte


La censura si basa sulla assimilazione di situazioni locative profondamente diverse: quella di chi deve subentrare nella domanda di assegnazione di un alloggio popolare e quella di chi invece subentra nel rapporto locativo già instaurato. L'assegnazione di un alloggio popolare è caratterizzata da una disciplina di tipo concorsuale volta alla formazione di una graduatoria; una volta perfezionata la procedura, nella successiva fase di assegnazione dell'alloggio sorge un vero e proprio rapporto locatizio soggetto a regole contrattuali. Il subentro nella domanda di assegnazione non produce effetti negativi nei confronti degli altri aspiranti che hanno fatto analoga domanda per ottenere un alloggio di erp, dovendosi ancora perfezionare il momento di verifica delle condizioni oggettive e soggettive che determinano la posizione nella graduatoria, mentre il subentro nel rapporto locativo impedisce che le esigenze abitative della famiglia originariamente assegnataria possano essere bilanciate con quelle di altri nuclei familiari ipoteticamente in possesso di maggiori titoli per accedere all'erp. E' nella discrezionalità del legislatore bilanciare le esigenze contrapposte della tutela del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio con quelle, altrettanto importanti, degli altri nuclei familiari e, di conseguenza, con l'interesse per l'amministrazione di tornare nella disponibilità del bene per poterlo nuovamente inserire in una procedura concorsuale. E' ragionevole che, alla morte dell'assegnatario, nella sola ipotesi di ampliamento del nucleo familiare, il nuovo componente autorizzato all'ampliamento acquisisca il diritto al subentro, come forma di garanzia per evitare il rischio di abusi, solo dopo che sia trascorso un determinato lasso di tempo dall'autorizzazione rilasciata dall'ente.


Dichiarazione:


Dichiara la manifesta infondatezza della questione.