Sentenza n.1 - deposito 18 2008


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) promossi dalle Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizioni impugnate introducono un'articolata disciplina delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, prevedendo sia regole immediate e transitorie, sia regole destinate ad operare a regime.



In particolare, sostituiscono i commi 1 e 2 dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999 e stabiliscono che, cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, l'amministrazione competente, in presenza di determinati presupposti, indice una gara ad evidenza pubblica; il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara (comma 483); dispone l'abrogazione dell'art. 16 del medesimo d.lgs. 79/1999 (che faceva salve nella materia delle grandi concessioni idroelettriche le prerogative statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e demandava il coordinamento agli speciali decreti legislativi di attuazione statutaria) (comma 484); dispone la proroga di dieci anni di tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica in corso alla data di entrata in vigore della legge, purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti dal comma 487 (comma 485); il soggetto titolare della concessione versa entro il 28 febbraio per quattro anni un canone aggiuntivo unico che affluisce per ciascun anno al bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di euro e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di euro (comma 486); definisce i congrui interventi di ammodernamento (comma 487); prevede che i titolari delle concessioni autocertifichino entro sei mesi dalle precedenti scadenze l'entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e forniscano la relativa documentazione, definisce le modalità di presentazione della domanda per concessioni idroelettriche (comma 488); il bando di gara può anche prevedere il trasferimento della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione (comma 489); stabilisce come si procede nel caso di mancato accordo (comma 490); le disposizioni riportate costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione e attuano i principi comunitari (comma 491); entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le Regioni e le Province autonome armonizzano i propri ordinamenti a quanto stabilito dai commi da 483 a 491 (comma 492); indica le maggiori entrate previste sul bilancio dello Stato (comma 493).


Motivi del ricorso


Ripercorre l'evoluzione normativa in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico . Distingue le norme relative alla normativa a regime (483, 484, 489 e 490); quelle relative alla normativa transitoria (commi da 485 a 487); quella sull'autoqualificazione della disciplina (comma 491) e quella sull'obbligo di adeguamento delle Regioni (comma 492). Dichiara inammissibili per genericità e incompletezza le censure avverso i commi 489, 490 e 484. Il comma 483 viene censurato perché il provvedimento ministeriale previsto interviene nelle materie dell'energia e del governo del territorio e dovrebbe essere adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ma non viene previsto alcun coinvolgimento regionale. La Corte ritiene che la disposizione rientri nella materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, in quanto la gara pubblica costituisce uno strumento indispensabile per promuovere la concorrenza; il previsto decreto attribuito alla competenza del Ministro delle attività produttive è riconducibile alla competenza statale in materia della concorrenza, ma interferisce su aspetti organizzativi, programmatori e gestori della materia, di competenza concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e potrebbe quindi anche coinvolgere aspetti di gestione del territorio. Dichiara la illegittimità costituzionale del comma 483 nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato alla adozione del decreto ministeriale. Il comma 485 viene censurato perché incide con previsioni di dettaglio sulle competenze regionali concorrenti in materia di governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, e non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni. Inoltre, la proroga di dieci anni dei rapporti concessori in corso in luogo di una procedura di rinnovo che apra al mercato contraddice il principio della gara affermato dal comma 483 e lo stesso fine di tutela della concorrenza e di adeguamento ai principi comunitari invocati dal legislatore a fondamento della disciplina. La Corte accoglie le censure osservando che la disposizione, anziché aprire gradualmente al mercato interno dell'energia seguendo le scadenze naturali delle diverse concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, le proroga irragionevolmente di dieci anni, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna concessione. La norma non tutela né promuove la concorrenza, ma anzi contrasta con i principi comunitari e contraddice apertamente il fine della tutela della concorrenza che pur dichiara di voler perseguire. Dalla illegittimità costituzionale del comma 485 deriva la illegittimità delle altre previsioni che recano la dettagliata disciplina delle proroghe in esame: del comma 486 (che prevede un canone aggiuntivo quale corrispettivo della proroga), del comma 487 che indica le condizioni degli interventi di ammodernamento degli impianti chiesti ai fini dell'ottenimento della proroga e del comma 488 che prevede gli adempimenti formali a carico dei concessionari e il termine entro il quale la Regione deve compiere la verifica dell'esistenza dei presupposti della proroga. La censura del comma 491 si basa sulla considerazione che non sarebbe consentito allo Stato autoqualificare l'ambito materiale delle proprie norme. La Corte ritiene la censura inammissibile in quanto l'autoqualificazione di una norma inerente alla materia della concorrenza non ha carattere precettivo e vincolante e comunque la valutazione è priva di contenuto lesivo per le Regioni ricorrenti. Il comma 492 prevede l'obbligo di armonizzazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, con la nuova legislazione dello Stato nel termine di novanta giorni. La disposizione viene censurata in base alla considerazione che le acque pubbliche appartengono alla potestà legislativa residuale delle Regioni, per cui l'intervento statale sarebbe privo di titolo, e inoltre non si potrebbe pretendere di vincolare le Regioni ad una proroga, che non corrisponderebbe ad alcun principio e sarebbe già illegittima anche per il campo di applicazione diretta delle norme impugnate. La Corte respinge la censura osservando che la giurisprudenza costituzionale aveva già escluso che la materia delle acque pubbliche utilizzate come fonti di energia possa essere compresa nella categoria residuale individuata dal quarto comma dell'art. 117 della Costituzione; ritiene invece illegittimo l'obbligo di adeguamento in quanto esso è riferito genericamente a tutti i commi da 483 a 492, e quindi anche ai commi da 485 a 488 ritenuti costituzionalmente illegittimi in quanto aventi natura di dettaglio e rientranti nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale del comma 483 dell'art. 1 della l. 266/2005 nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, che determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza istallata concernenti la procedura di gara; dichiara la illegittimità costituzionale dei commi 485, 486, 497 e 488; del comma 492 nella parte in cui esso si riferisce ai precedenti commi 485, 486, 487 e 488; inammissibili tutte le altre questioni.