Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36 (Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, terzo alinea, della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La legge regionale, composta da un solo articolo, prevede, per la stagione venatoria 2006-2007, l'attivazione della deroga contemplata dall'art. 9, comma 1, lettera a), terzo alinea, della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici. Autorizza infatti, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno, al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole della Regione.
Motivi del ricorso
Violazione della normativa comunitaria e delle corrispondenti fonti statali di recepimento, in ordine ai presupposti di fatto e di diritto ai quali è soggetta la previsione di forme di prelievo venatorio in deroga.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), della direttiva 79/409/CEE, gli Stati membri possono disporre deroghe alle prescrizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva se non vi sono altre soluzioni soddisfacenti, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque.
L'art. 19-bis della l. 157/1992 sulla protezione della fauna, attuativo dell'articolo 9 richiamato, attribuisce alle Regioni la disciplina delle deroghe previste dalla direttiva comunitaria precisando che esse, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'art. 9 della direttiva e devono specificare una serie di elementi determinati.
La legge censurata contrasta con la normativa comunitaria e quindi viola gli artt. 10 e 117, primo comma, della Costituzione, e anche la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Afferma infatti genericamente la sussistenza della necessità di prevenire gravi danni alle colture olivicole, non allega motivi specifici che impongono la deroga, attraverso una esauriente descrizione dei rischi ed una spiegazione del nesso causale tra l'esigenza di prevenzione e l'abbattimento di individui di una determinata specie di uccelli.
Il legislatore regionale ha omesso di prevedere modalità di previa verifica delle previste altre soluzioni soddisfacenti, come risulta dal parere contrario espresso proprio dall' Istituto nazionale.
Decisione della Corte
Con ordinanza del 19 dicembre 2006, il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità europee, nel giudizio per inadempimento instaurato su ricorso della Commissione delle Comunità europee (causa C-503/06), ha ingiunto alla Repubblica italiana di sospendere l'applicazione della l.r. Liguria 36/2006.
In ottemperanza all'ordinanza, è stato emanato il d.l. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 23 febbraio 2007, n. 15, che ha disposto la sospensione dell'applicazione della l.r.36/2006.
Successivamente, la l.r. Liguria 2 febbraio 2007, n. 4 ha abrogato la l.r. 36/2006. nella seduta del 30 marzo 2007; il Consiglio dei ministri ha quindi deliberato la rinuncia all'impugnativa, essendo venute meno le motivazioni del ricorso. Con atto depositato il 10 dicembre 2007, la Giunta della Regione Liguria ha deliberato di ratificare l'accettazione della rinuncia come sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale in data 5 dicembre 2007.
La rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, produce l'effetto estintivo del ricorso.
Dichiarazione:
Dichiara l'estinzione del giudizio.