Sentenza n.454 - deposito 21 2007

Turismo - collaborazione con enti pubblici nazionali


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge della Regione Marche 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata attribuisce alla Regione le funzioni concernenti l'organizzazione e il coordinamento delle attività delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche, incontri operativi di commercializzazione, sondaggi di mercato, anche in collaborazione con l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), l'Agenzia nazionale del turismo, altri enti pubblici, i sistemi turistici locali, agenzie, aziende e associazioni di categoria rappresentative del settore turistico.



 



 


Motivi del ricorso


La disposizione prevede unilateralmente il coinvolgimento di organismi nazionali, in violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, che riserva la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali alla legislazione esclusiva statale. Inoltre, in quanto diretta a perseguire compiti di organizzazione e coordinamento dell'attività internazionale di imprese impegnate all'estero nell'esercizio di determinate attività, incorre nella violazione dell'art. 6, comma 5, della l. 131/2003 che detta uno specifico procedimento per lo svolgimento della attività internazionale delle Regioni, in attuazione dei compiti demandati allo Stato dall'art. 117, commi quinto e nono, della Costituzione.


Decisione della Corte


Non ritiene fondata la censura relativa alla violazione della lettera g) del comma secondo dell'art. 117 della Costituzione, in quanto la collaborazione con gli enti pubblici nazionali è meramente facoltativa: non è imposto unilateralmente dalla Regione alcun coinvolgimento di organi statali in attività regionali. La disposizione inoltre prevede, sia pure in via facoltativa, forme di collaborazione che risultano discendere direttamente dalle norme statali che regolano la composizione, le attribuzioni e le funzioni degli organismi statali richiamati (v. per es.: art. 48 d.lgs. 112/1998 e art. 2 dpr. 207/2006). In relazione al secondo profilo, osserva che la norma non risulta finalizzata alla stipulazione di accordi internazionali, ma disciplina un'attività avente finalità promozionale e di sostegno, esclusivamente rivolta alle imprese che operano, anche all'estero, nel settore turistico. La funzione è meramente interna e non incide sulla politica estera dello Stato o impegnarne la responsabilità. La funzione non può neanche essere qualificata come “attività di mero rilievo internazionale” .


Dichiarazione:


Dichiara le censure infondate.