Sentenza n.259 - deposito 22 2004


Giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo della legge Regione Toscana 4 aprile 2003, n. 19 (Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88).


Contenuto delle disposizioni impugnate


La legge regionale censurata modifica l'art. 20, comma 2, della l.r. 1° dicembre 1998, n. 88 e attribuisce alla provincia le funzioni relative alle autorizzazioni all'immissione in mare dalle strutture ubicate in ambito costiero.


Motivi del ricorso


L'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale, individua nella Regione l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi di tutela nella fascia costiera, consentiti solo quando le immissioni sono finalizzate al ripascimento (consistente nell'apporto di nuova sabbia al fine di rimediare alla naturale erosione delle coste). Le funzioni relative alla concessione di autorizzazioni relative all'immersione di materiali, anche da navi e aeromobili, sono oggi accertate dal Ministero dell'ambiente. Il sistema di autorizzazioni delineato dalla normativa statale lascia alle Regioni solo la competenza sulle autorizzazioni relative alle opere di ripascimento; le disposizioni regionali sono invasive della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.


Decisione della Corte


Lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. Non tutti gli ambiti indicati nel secondo comma dell'art. 117 Cost. sono configurabili come materie: in alcuni casi si tratta di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie. La “tutela dell'ambiente” non costituisce una materia, ma un valore costituzionalmente protetto, di tipo trasversale, in ordine al quale si manifestano competenze diverse, che possono essere anche regionali, spettando allo Stato la definizione degli standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale (sentenza 96/2003 e 407/2002). La competenza esclusiva statale non è incompatibile con specifici interventi del legislatore regionale. Lo stesso art. 35 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, attuativo di direttive comunitarie, prevede che, per determinate attività consistenti nella immissione in mare da determinati luoghi (navi, aeromobili, spiagge, lagune o altro) e per determinati materiali (di scavo, inerti o altro) sia necessaria un'autorizzazione. L'art. 21 della legge 179/2002 ha stabilito che per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di alcune delle attività di cui all'art. 35 del d.lgs. 152/1999 l'autorità competente è la Regione. La disposizione regionale censurata, in attuazione dell'art. 21 della l. 179/2002, attribuisce alle Province, in coerenza con il principio di sussidiarietà, parte delle funzioni che la normativa statale aveva attribuito alla Regione.


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale.