Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) promosso dalla Regione Veneto
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata prevede l'istituzione, presso
Motivi del ricorso
Secondo la Regione ricorrente, la disposizione da un lato viola la competenza esclusiva regionale in quanto disciplina aspetti rientranti nella materia delle politiche sociali, attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni, dall'altro, incide sull'autonomia finanziaria e amministrativa regionale nella misura in cui, anziché trasferire le risorse alle Regioni, prevede la creazione di fondi settoriali.
Decisione della Corte
La questione è inammissibile in quanto nella deliberazione regionale di autorizzazione a proporre il ricorso non vi è alcun riferimento alla violazione dell'art. 117, quarto comma. La disposizione censurata si limita ad istituire i fondi indicati e non è idonea a produrre alcuna violazione dell'art. 119 della Costituzione, in quanto indica solo finalità di intervento nei settori di competenza; la lesione delle competenze regionali può derivare non dalla semplice enunciazione del proposito di destinare risorse per finalità indicate in modo così ampio e generico, ma, eventualmente, dalle norme nelle quali quel proposito si concretizza, per l'entità delle risorse o per le modalità di intervento, o anche per le materie direttamente e indirettamente implicate da tali interventi.
Dichiarazione:
Dichiara la questione inammissibile.