Sentenza n.452 - deposito 21 2007

Trasporto pubblico locale - tutela della concorrenza


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 12, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) e della relativa legge di conversione 5 agosto 2006, n. 248 promosso dalla Regione Veneto


Contenuto delle disposizioni impugnate


bis, disciplinando le condizioni in presenza delle quali i comuni acquisiscono la facoltà di bandire pubblici concorsi, nonché concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica; prevede inoltre che i comuni possano rilasciare titoli autorizzatori temporanei non cedibili per fronteggiare eventi straordinari.



L'art. 12, comma 1, recante la rubrica “Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale” consente ai comuni di far svolgere il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, anche ai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, con divieto di erogare a tali soggetti finanziamenti in qualsiasi forma.



 


Motivi del ricorso


La Regione ritiene che entrambe le disposizioni siano riconducibili alla materia del trasporto pubblico locale, attribuita alla potestà legislativa residuale della Regione (222/2005), osservando che già il d.lgs. 422/1997 aveva valorizzato il ruolo regionale in tale materia.


Decisione della Corte


L'art. 12 è stato convertito senza alcuna modificazione dalla legge di conversione, mentre l'art. 6 ha subito sostanziali modifiche, in relazione alle quali la Regione ricorrente ha totalmente omesso di dimostrare perché il vizio di legittimità denunciato in relazione all'art. 6 originario sussista anche in relazione alla disposizione modificata in sede di conversione. Dichiara quindi inammissibile per genericità il ricorso in relazione alle lettere a), d), e), f) e g) dell'art. 6, aggiunte in sede di conversione, e scrutina nel merito solo le lettere b) e c) dell'art. 6, unitamente all'art. 12. Le disposizioni impugnate hanno attinenza con la materia del trasporto pubblico locale, che rientra nell'ambito delle competenze residuali della Regione di cui al quarto comma dell'art. 117 della Costituzione (80 e 29 del 2006; 222/205), ma è pacifico che le materie di competenza esclusiva e nel contempo «trasversali» dello Stato, come quella concernente la tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, possono intersecare qualsivoglia titolo di competenza legislativa regionale, anche se nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi cui esse sono preposte, fino ad incidere sulla «totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano» (80/2006), anche con riguardo alle materie legislative regionali di tipo residuale. Il titolo di intervento del legislatore statale si basa sulla «tutela della concorrenza», non sulla lettera m) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, poiché le disposizioni oggetto del giudizio contengono prescrizioni meramente facoltizzanti per i comuni, come tali del tutto inidonee a garantire il “livello essenziale” di una prestazione. Con le disposizioni impugnate, l'ente locale viene dotato di mezzi adeguati per incidere sugli assetti concorrenziali dell'intero mercato del trasporto di competenza dell'ente locale, ma con una evidente ricaduta sulla libera circolazione delle persone nell'intero territorio nazionale. Tali strumenti appaiono disposti in una relazione ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi (274 e 14 del 2004), così da non travalicare, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, i limiti di esercizio della competenza trasversale dello Stato, che la Corte ha ribadito essere comprensiva della disciplina degli «strumenti di liberalizzazione dei mercati» (401/2007). In particolare, l'art. 6 consente ai comuni di bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, di assegnare a titolo gratuito od oneroso nuove licenze agli iscritti nell'apposito ruolo dei conducenti dei veicoli di cui all'art. 6 della l. 21/1992, nonché di rilasciare titoli autorizzatori temporanei o stagionali in caso di eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda. Si tratta di innovazioni apportate alla legislazione vigente finalizzate all'aumento dell'offerta del servizio di taxi, mentre ridotte, se non strettamente necessitate, appaiono le ricadute di queste disposizioni sui profili più propriamente organizzativi. L'impugnato art. 12, comma 1, è a sua volta riconducibile alla richiamata accezione di tutela della concorrenza, dal momento che permette che nel trasporto di linea di passeggeri operante in ambito comunale ed intercomunale i comuni possono autorizzare soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, ad integrazione di quanto previsto negli artt. 18 e 19 del d.lgs. 422/1997, e che questi soggetti possano svolgere la loro attività anche presso gli scali ferroviari, portuali ed aeroportuali esistenti nel territorio comunale. Una volta ricondotto l'intervento statale al legittimo esercizio di una potestà legislativa esclusiva di carattere trasversale e quindi valutato in termini di proporzionalità ed adeguatezza, tale intervento può avere anche un contenuto analitico (401/2007). Sotto questo profilo, non risultano violati né l'art. 117, quarto comma, né l'art. 118 della Costituzione, atteso, quanto a quest'ultimo parametro, che la affermata competenza legislativa statale ad adottare le disposizioni censurate comporta che spetti parimenti alla legge dello Stato la allocazione delle corrispondenti funzioni amministrative, peraltro riconosciute, nel caso di specie, proprio all'ente locale di base.


Dichiarazione:


Dichiara le censure parte inammissibili parte infondate.