Sentenza n.451 - deposito 21 2007

Tributi - tassa automobilistica regionale - deposito in discarica


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 6, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Contenuto delle disposizioni impugnate, motivo dei ricorsi e decisione della Corte



  della l.r. 23/2005 stabilisce che nella classificazione prevista nell'allegato 1, tariffa C, del dpr. 39/1953 (che consente di applicare l'agevolazione fiscale solo alle autovetture adibite a scuola guida e cioè ai veicoli a motore, destinati a tale scopo, con almeno quattro ruote e diversi dai motoveicoli, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente) (art. 54, comma 1, lettera   per le sole autovetture adibite allo stesso scopo.



e), e dall'art. 119 della Costituzione.



La Corte accoglie la censura. In tema di ripartizione delle competenze legislative concernenti la tassa automobilistica regionale, non ha devoluto alle Regioni il potere di disciplinare gli altri elementi costitutivi del tributo. La tassa automobilistica non può quindi definirsi “tributo proprio della Regione”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che il gettito della tassa è stato “attribuito” alle Regioni, Conferma il principio per cui, allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera Sulla base di questo principio sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, perché invasive della esclusiva competenza dello Stato, norme regionali che disponevano esenzioni dalla tassa automobilistica (455/2005 e 296/2003) o modificavano la disciplina dei termini per l'accertamento del tributo (296, 297 e 311 del 2003).



interviene quindi su aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.



L'art. 6, comma 1, della l.r. 23/2005 aggiunge il comma 1-bis della l.r. Emilia-Romagna 31/1996, recante la disciplina del tributo specialeOsserva il Governo che la previsione contrasta con il principio generale espresso dalla normativa statale secondo il quale il termine previsto per l'accertamento delle violazioni tributarie opera indipendentemente dalla pendenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale, irrilevante ai fini della decorrenza del termine.



  non aveva prodotto alcun effetto sui rapporti tributari in essere. Per questa parte, la Corte dichiara quindi la cessazione della materia del contendere. 


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della l.r. Emilia-Romagna 23/2005; la cessazione della materia del contendere per la seconda censura.