Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 6, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Contenuto delle disposizioni impugnate, motivo dei ricorsi e decisione della Corte
della l.r. 23/2005 stabilisce che nella classificazione prevista nell'allegato 1, tariffa C, del dpr. 39/1953 (che consente di applicare l'agevolazione fiscale solo alle autovetture adibite a scuola guida e cioè ai veicoli a motore, destinati a tale scopo, con almeno quattro ruote e diversi dai motoveicoli, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente) (art. 54, comma 1, lettera per le sole autovetture adibite allo stesso scopo.
e), e dall'art. 119 della Costituzione.
interviene quindi su aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
L'art. 6, comma 1, della l.r. 23/2005 aggiunge il comma 1-bis della l.r. Emilia-Romagna 31/1996, recante la disciplina del tributo specialeOsserva il Governo che la previsione contrasta con il principio generale espresso dalla normativa statale secondo il quale il termine previsto per l'accertamento delle violazioni tributarie opera indipendentemente dalla pendenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale, irrilevante ai fini della decorrenza del termine.
non aveva prodotto alcun effetto sui rapporti tributari in essere. Per questa parte,
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della l.r. Emilia-Romagna 23/2005; la cessazione della materia del contendere per la seconda censura.