Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 promosso dalla Regione Veneto e dalla Regione Sicilia
Contenuto delle disposizioni impugnate
da parte di società di persone o associazioni tra professionisti (comma 1).
Commina la sanzione della nullità, se non sono redatti in forma scritta, per i patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali (comma 2- le prescrizioni di cui al comma 1 devono essere adeguati, anche adottando misure di garanzia della qualità delle prestazioni professionali, stabilendo comunque che, da quella data, le norme in
Motivi del ricorso
Le norme sono di minuto dettaglio e autoapplicative e vertono in una materia, le professioni, attribuita alla potestà legislativa concorrente, in relazione alla quale lo Stato può solo fissare i principi fondamentali.
Decisione della Corte
Le disposizioni contenute nella legge di conversione apportano al testo originario alcune variazioni stilistiche e aggiungono ad esso nuove determinazioni normative che lo integrano e lo specificano, senza alterarne la sostanza prescrittiva. Le questioni sollevate nei confronti delle norme originarie del d.l. si attagliano anche alle corrispondenti norme della legge di conversione. La norma che abroga le disposizioni che prevedono l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime o il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti tende a stimolare una maggiore concorrenzialità nell'ambito delle attività libero-professionali e intellettuali, offrendo all'utente una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra loro, con la nuova normativa, sia per i costi che per le modalità di determinazione dei compensi. Essa pertanto attiene alla materia della tutela della concorrenza, riservata alla competenza legislativa esclusiva statale dall'art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione. Riprende le iniziative comunitarie al riguardo . Poiché le norme censurate appartengono alla materia della tutela della concorrenza, è superfluo soffermarsi sul quesito se esse abbiano carattere di principio o configurino una disciplina di dettaglio, in quanto le competenze esclusive statali che si presentano come trasversali incidono naturalmente, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi ad essi propri, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano. Materie come la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente sono contrassegnate più che da una omogeneità degli oggetti delle diverse discipline dalla forza unificante della loro funzione finalistica, con i limiti oggettivi di proporzionalità e adeguatezza, più volte rilevati dalla Corte (da ultimo: 430 e 401 del 2007). Una illegittima invasione della sfera di competenza legislativa costituzionalmente garantita alle Regioni, frutto di eventuale dilatazione oltre misura dell'interpretazione delle materie trasversali, può essere evitata non tramite la distinzione tra norme di principio e norme di dettaglio, ma con la rigorosa verifica della effettiva funzionalità delle norme statali alla tutela della concorrenza, materia che non può per sua natura tollerare differenziazioni territoriali che finirebbero per limitare se non addirittura neutralizzare gli effetti delle norme di garanzia. Infondata la questione relativa alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del d.l. 223/2006, nel testo originario e in quello sostituito dalla legge di conversione 248/2006: anche la possibilità di svolgere pubblicità informativa garantisce e promuove la concorrenza purché, a tutela degli utenti, il messaggio pubblicitario sia caratterizzato da trasparenza e veridicità, controllate dall'ordine professionale. Infondata anche la questione riguardante la lettera c) del comma 1 dell'art. 2, in quanto la possibilità di creare una società di persone o associazioni tra professionisti aumenta e diversifica l'offerta sul mercato e consente una maggiore possibilità di scelta. Infondata anche la censura relativa al comma 2-bis dell'art. 2 del d.l. 223/2006, inserito dalla legge di conversione 248/206, che modifica il terzo comma dell'art. 2233 del codice civile, prescrivendo, a pena di nullità, la forma scritta per i patti conclusi tra avvocati e praticanti abilitati con i loro clienti, che stabiliscono i compensi professionali: si tratta di una norma che attiene al contratto di prestazione d'opera professionale degli avvocati, rientrante come tale nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato. Infondata anche la censura riguardante il comma 3 dell'art. 3 del d.l. 223/206, che prevede l'adeguamento delle disposizioni deontologiche e dei codici di autodisciplina a quanto stabilito dal comma 1 dello stesso art. 2 e, in caso di mancato adeguamento, prevede la nullità delle norme in contrasto con il comma 1. Poiché il comma 3 è strettamente consequenziale al comma 1, rinvia alle considerazioni per il comma 1 sopra formulate.
Dichiarazione:
Dichiara la censura parte inammissibili parte infondate.