Sentenza n.437 - deposito 14 2007

Rifiuti - sanzioni


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) in relazione agli articoli 4 e 11 della stessa legge, promosso con ordinanza 1° marzo 2007 dal Tribunale di Cuneo


Contenuto delle disposizioni impugnate


 



La disposizione censurata stabilisce che, qualora non siano raggiunti, a livello comunale, gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 24 del d.lgs. 22/1997, attuativo di direttive comunitarie in tema di rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggio, si applica ai comuni una sanzione amministrativa pecuniaria.


Motivi del ricorso


Il giudice di Cuneo è stato investito della opposizione proposta dal Comune di Saluzzo avverso l'ordinanza–ingiunzione, emessa dall'Ufficio tutela ambientale della Provincia di Cuneo, di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. L'opposizione si basa sul contrasto tra la disposizione censurata e l'art. 27 della Costituzione, poiché il principio della responsabilità personale postula che autore dell'illecito può essere solo la persona fisica, mentre nella disposizione in esame non è possibile la verifica dell'elemento soggettivo in capo al sindaco, indicato come trasgressore in qualità di rappresentante del Comune, delineando una irragionevole scissione con il soggetto gravato dall'obbligo cui la sanzione accede, cioè il consorzio di bacino, che assicura in ciascun comune il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dall'art. 24 del d.lgs. 22/1997.


Decisione della Corte


Il presupposto interpretativo per cui il sistema sanzionatorio configurato dalla l.r. 24/2002 comporti una deroga al principio sancito dall'art. 3 della l. 689/1981 (per cui l'irrogazione della sanzione amministrativa postula che la violazione accertata sia riconducibile ad un comportamento doloso o colposo dell'intimato) è erroneo, poiché i principi dettati dal Capo I della l. 689/1981 operano per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria e quindi anche in quella prevista dalla disposizione censurata. Nel sistema di gestione dei rifiuti urbani delineato dalla legge impugnata, spetta ai singoli comuni non solo assicurare l'organizzazione in forma associata dei servizi, attraverso la costituzione del consorzio di bacino, ma anche rispettare e adeguarsi alle delibere adottate dagli organi consortili, nell'esercizio delle competenze elencate dall'art. 4 della legge regionale medesima, essendo tenuti a garantire nell'ambito territoriale di pertinenza una distinta raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani e l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata, usufruendo eventualmente delle agevolazioni loro direttamente riconosciute dall'art. 13 della medesima legge regionale, in proporzione agli obiettivi di raccolta differenziata.


Dichiarazione:


La Corte dichiara la questione manifestamente infondata.