Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 30 e 34, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla l. 248/2006, promosso dalle Regioni Veneto, Toscana e Valle D'Aosta
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 30 del d.l. 223/2006 sostituisce il comma 204 dell'art. 1 della l. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) e detta disposizioni sulla verifica delle economie in materia di personale per Regioni ed enti locali. Sancisce il divieto, per le amministrazioni e gli enti locali, nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dal comma 198, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; prevede la costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare previo accordo da concludere in sede di Conferenza unificata, di un tavolo tecnico composto da rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, per il monitoraggio e la verifica degli adempimenti di cui al comma 198, che persegua gli obiettivi definiti nella stessa disposizione.
La legge di conversione 248/2006 ha aggiunto al comma 204 i commi 204-bis e 204-ter. Secondo il comma 204-bis, le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale alla Corte dei conti; il mancato invio di una determinata specifica documentazione (misure adottate e risultati conseguiti, con certificazione dell'organo di revisione contabile) comporta per gli enti destinatari dell'obbligo il divieto di assunzione a qualsiasi titolo. Il comma 204-ter stabilisce che, ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, per i soli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono esclusi dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.
L'art. 34 del d.l. 223/2006, sui criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza, modifica alcune disposizioni del d.lgs. 165/2001 (recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In particolare il comma 1 aggiunge all'art. 24, comma 2, del d.lgs. 165/2001 la previsione per cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa, di uniformità e perequazione (comma 1); il comma 2 aggiunge al comma 14 dell'art. 53 del medesimo d.lgs. 165/2001 la previsione per cui le amministrazioni rendono noti mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica gli elenchi dei propri consulenti indicando oggetto, durata e compenso dell'incarico; il comma 3 aggiunge al comma 16 dell'art. 53 le parole “adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza.”.
Motivi del ricorso
Il divieto di assunzioni del personale viola l'autonomia regionale. Pur rientrando nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, le disposizioni impugnate dettano precetti specifici e puntuali che non lasciano alle Regioni margini di disposizione in via autonoma; il divieto di procedere ad assunzioni a carico degli enti che non hanno potuto rispettare il vincolo di contenimento della spesa costituisce lesione dell'autonomia dell'ordinamento dei propri uffici e dello stato giuridico dei dipendenti.
Decisione della Corte
Ripercorre la normativa statale che prevede il concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica . In relazione al primo periodo dell'art. 1, comma 204, della l. 266/2005 introdotto dall'art. 30 del d.l. 223/2006, osserva che non è illegittima l'imposizione, da parte dello Stato, del limite alla spesa complessivo del personale previsto dall'art. 1, comma 198, della l. 266/2005, perché si tratta di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. La disposizione può dare luogo, nella organizzazione degli uffici, a inconvenienti di mero fatto, non incidenti sul piano della legittimità costituzionale (cfr. sentenza 169/2007 sulla questione di legittimità costituzionale dell'originario comma 204 dello stesso art. 1 censurato nel giudizio). Non sono illegittime le norme statali dirette ad assicurare la concreta realizzazione delle misure di coordinamento finanziario (35/2005; 376/2003; 4/2004 sulla sanzione del divieto di assunzioni a carico degli enti che hanno violato il patto di stabilità interno). In relazione al secondo periodo del comma 204 (costituzione del tavolo tecnico) e al comma 204-bis (trasmissione alla Corte dei conti delle risultanze), dichiara la cessazione della materia del contendere in quanto il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non è mai stato emanato e le disposizioni censurate sono ormai disapplicate (ex art.1, comma 557, l. 296/2006). L'art. 34, comma 1, del d.l. 223/2006 è rivolto, come tutte le disposizioni del Capo II del Titolo II del d.lgs. 165/2001, alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (art. 13), mentre per le Regioni è previsto l'obbligo di adeguamento (art. 27 d.lgs. 165/2001). Quindi, i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si applicheranno esclusivamente agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello generale delle amministrazioni statali e le Regioni non saranno vincolate a quei criteri.
Dichiarazione:
Dichiara le censure parte infondate e parte inammissibili; in relazione ad alcune dichiara l'estinzione del giudizio.