Sentenza n.402 - deposito 1 2002

Governo del territorio - strumenti urbanistici


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4, ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della l.r. 14 luglio 2006, n. 12 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 36, comma 4, ultimo periodo prevedeva che “La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi cinque anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico”; la l.r. 12/2006 l'ha sostituito con “La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente per l'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione”.



 



 


Motivi del ricorso


La novella, introdotta in conformità a quanto stabilito dall'art. 12, comma 3, del dpr. 380/2001, comporta la riduzione della misura di salvaguardia da cinque a tre anni, ovvero il mantenimento del termine di cinque anni solo se lo strumento urbanistico era stato sottoposto all'amministrazione competente per l'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione, senza però dettare norme transitorie per le adozioni-approvazioni in corso. La nuova scadenza del termine in assenza di una norma transitoria che disciplini i termini in corso obbliga il comune a provvedere da un giorno all'altro, in conformità con gli strumenti vigenti e, presumibilmente, in contrasto con le disposizioni del PGT adottato, rendendo quindi possibili interventi edilizi non conformi al PGT adottato e più difficile l'approvazione definitiva dello stesso. La norma costituisce un caso di eccesso di potere legislativo o comunque un fare amministrazione diretta attraverso un provvedimento legislativo, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.


Decisione della Corte


La censura si basa su una incompleta lettura dell'art. 36, comma 4, che si riferisce non alla fase successiva alla adozione del PGT, ma alla fase precedente, che giunge “sino all'adozione del PGT”. Il legislatore regionale, nell'introdurre il nuovo tipo di strumento urbanistico denominato PGT, ha predisposto una duplice disciplina per l'applicazione delle misure di salvaguardia: la prima, regolata dall'art. 36, comma 4, è efficace fino al momento della adozione dei PGT; la seconda, regolata dall'art. 13, comma 12, opera dalla adozione dei PGT fino alla loro definitiva approvazione. Secondo quest'ultima disposizione: “Nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio di attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi.”. Per la prima fase, fino al momento di adozione degli atti di PGT, il legislatore regionale ha inteso modificare il temine massimo di efficacia delle misure di salvaguardia che aveva previsto in sede di prima approvazione, adeguandolo a quello previsto dal legislatore statale (tre anni dalla adozione dello strumento urbanistico o cinque anni se questo è stato sottoposto all'amministrazione competente per l'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione); per la seconda fase (periodo successivo all'adozione del PGT e fino alla definitiva approvazione) non ha previsto alcun termine ultimo di applicazione delle misure di salvaguardia. Pronunciandosi su casi analoghi, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che dovrebbero trovare applicazione in via residuale gli stessi limiti di validità temporanea del potere di salvaguardia previsti dall'art. 12, comma 3, dpr. 380/2001 . La norma impugnata costituisce esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio e riproduce gli stessi termini di efficacia delle misure di salvaguardia previsti dal legislatore statale.


Dichiarazione:


Dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale.