Sentenza n.401 - deposito 23 2007


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 2 e 3; 5; 6, comma 9, lettera a); 7, comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 48; 53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4, 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui si rinvia); 93; 98, comma 2; 112, comma 5, lettera b); 113; 118, comma 2; 120, comma 2; 121, comma 1;122, commi da 1 a 7; 123; 124, commi 2, 5 e 6; 125, commi 5, 6, 7, 8, 14; 130, comma 2, lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3 e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22, lettera a), e 257, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), promosso dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lazio, Abruzzo e dalla Provincia autonoma di Trento


Contenuto delle disposizioni impugnate


Contenuto delle disposizioni impugnate, motivi dei ricorsi e decisione della Corte



Le Regioni impugnano sotto vari profili diversi commi appartenenti a quarantanove disposizioni del Codice dei contratti pubblici; la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di alcuni commi di solo tre degli articoli impugnati.



La Corte si sofferma su molteplici aspetti di estremo interesse inerenti alla materia della tutela della concorrenza. Quanto all'ambito di rilevanza, la nozione di concorrenza, riflettendo quella operante in ambito comunitario, comprende sia interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, sia interventi mirati a ridurre squilibri attraverso la creazione delle condizioni per la instaurazione di assetti concorrenziali (14/2004, 29/2006, 272/2004); quanto alla natura, osserva che la materia ha natura trasversale, non presentando i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di una funzione esercitabile su più oggetti (336/2005); inoltre, nello specifico settore degli appalti, l'interferenza con le competenze regionali si atteggia in modo peculiare non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di competenza regionale, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa.



Si segnalano in particolare i passaggi su: rapporti con l'ordinamento comunitario (punto 1.4 della sentenza); eccesso di delega (punto 5.3 del Considerato in diritto); sistema delle Conferenze (punto 5.4 del Considerato in diritto); tutela della concorrenza, con osservazioni riguardo alla concorrenza “per” il mercato e la concorrenza “nel” mercato (punto 6.7 Considerato in diritto); procedure di affidamento dei lavori, in relazione alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo (punto 6.7 del Considerato in diritto); considerazione del valore economico dell'appalto (sopra o sotto la soglia comunitaria) (punto 17 del Considerato in diritto).



Per necessità di sintesi e in coerenza con l'impostazione del presente lavoro, sono di seguito riportati solo i contenuti delle disposizioni dichiarate illegittime.



L'art. 5 del d. lgs 163/2006 prevede che lo Stato detti con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed Enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione (comma 1).



Prevede inoltre che il regolamento indichi quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle Regioni e Province autonome (art.5, comma 2).



Il comma 4 indica le procedure in esito alle quali il regolamento viene adottato, prevedendo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, sullo schema di regolamento, anche del Consiglio di Stato.



e censure formulate dalle Regioni si riferiscono al a disposizione sarebbe incostituzionale in quanto l'art. 4, comma 3, ricomprende tra le materie di competenza statale esclusiva settori ed oggetti che rientrano, invece, in competenze regionali; inoltre, per le materie trasversali di competenza legislativa statale, lo Stato può intervenire soltanto in via legislativa e non anche regolamentare,



L'autonomia politica di cui godono le Regioni può essere limitata solo da atti riconducibili direttamente o in via mediata al Parlamento, luogo della rappresentanza nazionale.



non condividendo la tesi secondo cui la normativa delegata – attinente alla composizione ed alle modalità di scelta dei componenti della Commissione giudicatrice – troverli aspetti connessi alla composizione della Commissione giudicatrice e alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono alla organizzazione amministrativa degli organismi cui è affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. Non può essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina di tali aspetti.



 



 



Ritiene che non siano conformi al sistema di riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 8 e 9 dell'art. 84, che valgono certamente per l'attività contrattuale posta in essere in ambito statale, mentre per le Regioni devono necessariamente avere carattere recessivo nei confronti di una diversa (se esistente) disciplina specifica di matrice regionale, secondo quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 1, comma 6, della legge di delega 62/2005.



delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 8 e 9 dell'art. 84 nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevedono che esse abbiano hanno carattere suppletivo e cedevole rispetto ad una divergente normativa regionale che abbia già diversamente disposto o che disponga per l'avvenire.



La dichiarazione di illegittimità costituzionale travolge anche le modifiche alle disposizioni in esame apportate dal successivo d.lgs. 113/2007.



L'e stabilisce,Il comma 2 viene

Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del d.lgs. 163/2006: dell'art. 5, comma 2, limitatamente alle parole “province autonome”; dell'art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole; 98, comma 2 del d.lgs. 163/2006; inammissibili o infondate tutte le altre censure.