Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 2 e 3; 5; 6, comma 9, lettera a); 7, comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 48; 53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4, 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui si rinvia); 93; 98, comma 2; 112, comma 5, lettera b); 113; 118, comma 2; 120, comma 2; 121, comma 1;122, commi da 1 a 7; 123; 124, commi 2, 5 e 6; 125, commi 5, 6, 7, 8, 14; 130, comma 2, lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3 e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22, lettera a), e 257, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), promosso dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lazio, Abruzzo e dalla Provincia autonoma di Trento
Contenuto delle disposizioni impugnate
Contenuto delle disposizioni impugnate, motivi dei ricorsi e decisione della Corte
Le Regioni impugnano sotto vari profili diversi commi appartenenti a quarantanove disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
Si segnalano in particolare i passaggi su: rapporti con l'ordinamento comunitario (punto 1.4 della sentenza); eccesso di delega (punto 5.3 del Considerato in diritto); sistema delle Conferenze (punto 5.4 del Considerato in diritto); tutela della concorrenza, con osservazioni riguardo alla concorrenza “per” il mercato e la concorrenza “nel” mercato (punto 6.7 Considerato in diritto); procedure di affidamento dei lavori, in relazione alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo (punto 6.7 del Considerato in diritto); considerazione del valore economico dell'appalto (sopra o sotto la soglia comunitaria) (punto 17 del Considerato in diritto).
Per necessità di sintesi e in coerenza con l'impostazione del presente lavoro, sono di seguito riportati solo i contenuti delle disposizioni dichiarate illegittime.
L'art. 5 del d. lgs 163/2006 prevede che lo Stato detti con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed Enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4, comma
Prevede inoltre che il regolamento indichi quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'art. 4, comma
Il comma 4 indica le procedure in esito alle quali il regolamento viene adottato, prevedendo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, sullo schema di regolamento, anche del Consiglio di Stato.
e censure formulate dalle Regioni si riferiscono al a disposizione sarebbe incostituzionale in quanto l'art. 4, comma 3, ricomprende tra le materie di competenza statale esclusiva settori ed oggetti che rientrano, invece, in competenze regionali; inoltre, per le materie trasversali di competenza legislativa statale, lo Stato può intervenire soltanto in via legislativa e non anche regolamentare,
L'autonomia politica di cui godono le Regioni può essere limitata solo da atti riconducibili direttamente o in via mediata al Parlamento, luogo della rappresentanza nazionale.
non condividendo la tesi secondo cui la normativa delegata – attinente alla composizione ed alle modalità di scelta dei componenti della Commissione giudicatrice – troverli aspetti connessi alla composizione della Commissione giudicatrice e alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono alla organizzazione amministrativa degli organismi cui è affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. Non può essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina di tali aspetti.
Ritiene che non siano conformi al sistema di riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 8 e 9 dell'art. 84, che valgono certamente per l'attività contrattuale posta in essere in ambito statale, mentre per le Regioni devono necessariamente avere carattere recessivo nei confronti di una diversa (se esistente) disciplina specifica di matrice regionale, secondo quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 1, comma 6, della legge di delega 62/2005.
delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 8 e 9 dell'art. 84 nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevedono che esse abbiano hanno carattere suppletivo e cedevole rispetto ad una divergente normativa regionale che abbia già diversamente disposto o che disponga per l'avvenire.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale travolge anche le modifiche alle disposizioni in esame apportate dal successivo d.lgs. 113/2007.