Sentenza n.258 - deposito 22 2004

Accordi di cooperazione transfrontaliera


Decide due ricorsi per conflitto di attribuzioni. Il primo è stato promosso dal Governo nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto in relazione all'accordo di cooperazione transfrontaliera dalle stesse sottoscritto il 15 gennaio 2002 nell'ambito dell'iniziativa comunitaria “Interreg IIIA”, Italia-Austria” con i Lander della Repubblica austriaca Tirolo, Carinzia e Salisburgo. Il secondo è stato promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione alla nota del Ministro per gli affari regionali 31 maggio 2002 avente ad oggetto “Accordi di cooperazione transfrontaliera per recepire i programmi comunitari interreg III”.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'accordo sottoscritto dalla Regione Veneto e dalle Regioni speciali si richiama al programma comunitario denominato “Interreg III A Italia-Austria”; gli strumenti di attuazione e gli organi di cooperazione previsti sono attuativi di quanto stabilito dall'art. 8 del regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali. L'accordo prevede l'istituzione di un'autorità di gestione, un'autorità di pagamento, un comitato di pilotaggio e una segreteria tecnica. Con la nota 31 maggio 2002, il Ministro chiede alla Provincia autonoma di non procedere alla stipulazione di accordi di cooperazione transfrontaliera senza la preventiva intesa con il Governo. La nota si fonda sulla applicabilità, anche agli accordi transfrontalieri finalizzati a recepire un programma comunitario transfrontaliero, dell'art. 5 della legge 19 novembre 1984, n. 948 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980).


Motivi del ricorso


L'art. 5 della l. 948/1984 subordina la stipula di accordi di cooperazione transfrontaliera alla previa intesa con il Governo; l'art. 3 prevede la necessità della previa stipulazione, da parte dello Stato, di accordi bilaterali con gli Stati confinanti contenenti l'indicazione delle materie che possono formare oggetto degli accordi delle Regioni, conformemente al principio di leale collaborazione e di coerenza dell'azione regionale con gli indirizzi di politica estera dello Stato. L'accordo transfrontaliero non indica l'oggetto, le finalità e il campo d'azione, la durata e la materia dell'accordo. E' mancata inoltre la previa intesa con il Governo. Sono quindi violati i limiti generali del potere estero regionale, per il quale vige un generale principio di subordinazione perché sia rispettata la necessaria coerenza con gli indirizzi di politica estera del Governo. Riguardo alla nota del Ministro per gli affari regionali, ritiene la Provincia di Bolzano che il Governo con essa abbia invaso le competenze garantite dallo Statuto speciale, anche considerando l'art. 10 della l. cost. 3/2001, e le competenze in materia di potere estero riconosciute alle Regioni speciali dal terzo e dal nono comma dell'art. 117.


Decisione della Corte


Riguardo alla violazione del potere estero riservato allo Stato dalla lettera a) del secondo comma dell'art. 117, osserva che l'accordo di cui si chiede l'annullamento non travalica i limiti imposti dalla Costituzione, trattandosi di un atto finalizzato a dare attuazione ad un programma comunitario di cooperazione transfrontaliera. L'atto è strettamente correlato ed esecutivo di precedenti atti regolati dal diritto comunitario e in particolare dal regolamento 1260/1999 e dai successivi atti della commissione europea. La convenzione sottoscritta a Madrid il 21 maggio 1980 e ratificata in Italia con la legge 948/1984 concerne i progetti volti a rafforzare e a sviluppare i rapporti di vicinato tra collettività o autorità territoriali. Nel caso in esame essa non opera in quanto non si tratta di stabilire generici rapporti di vicinato, ma di attuare, in modo vincolato, gli strumenti destinati alla utilizzazione di fondi comunitari che già trovano la loro disciplina in fonti comunitarie derivate. Non ravvisa violazione del principio di leale collaborazione, in quanto l'accordo censurato costituisce esecuzione di precisi obblighi comunitari e non si discosta dallo schema tipo previsto per i programmi transfrontalieri di sviluppo regionale. Respinge il ricorso del Governo nei confronti della Regione Veneto. Per le stesse ragioni accoglie invece il ricorso promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione alla nota con la quale il Ministro per gli affari regionali invita la Provincia autonoma a non procedere alla stipulazione degli accordi di cooperazione transfrontaliera senza la previa intesa con il Governo. La nota del ministro si fonda sul presupposto che la cooperazione transfrontaliera sia disciplinata dalla l. 984/1984 che prevede appunto la previa intesa con il Governo. Precisa però la Corte che la convenzione di Madrid non è applicabile al caso di specie, ma solo agli enti territoriali ubicati, anche solo in parte, entro la fascia territoriale di 25 Km dalla frontiera, e non concerne quindi la cooperazione transfrontaliera tra due Paesi, in attuazione di programmi comunitari.


Dichiarazione:


Dichiara che spetta alla Regione Veneto concludere l'accordo di cooperazione trasnfrontaliera nell'ambito del programma comunitario “Interreg III A, Italia –Austria” con i Lander della Repubblica austriaca Tirolo, Corinzia e Salisburgo. Dichiara che non spetta allo Stato emanare la nota del Ministro per gli affari regionali del 31 maggio 2002, avente ad oggetto “Accordi di cooperazione transfrontaliera per recepire i programmi comunitari interreg III” e conseguentemente la annulla.