Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-undecies, 4-quaterdecies, 4-quiquiesdecies, 4-sexiesdecies, 4-vicies bis e 4- vicies ter, commi 27, 28, 29 e 30 del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per la sicurezza e i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali e la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno; disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti, di cui al dpr. 309/1990, nel testo integrato dalla legge di conversione 1 febbraio 2006, n. 49 promosso dalle Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Umbria
Contenuto delle disposizioni impugnate
Contenuto delle disposizioni impugnate
Delle 16 disposizioni sottoposte a scrutinio di costituzionalità
L'art. 4 quinquiesdecies del d.l. 272/2005 sostituisce l'art. 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al dpr. 309/1992.
La rubrica dell'art. 116 si riferisce ai “Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private”; la disposizione prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze; subordina la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 8-ter d.lgs. 302/1992 (comma 1); stabilisce i requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione (comma 2); sancisce l'obbligo della motivazione dell'eventuale diniego di autorizzazione (comma 3); demanda alle Regioni e alle Province autonome la definizione delle modalità di accertamento e certificazione dei requisiti del comma 2 (comma 4); il Governo adotta le iniziative internazionali opportune per supportare i servizi istituiti da organizzazioni italiane in Paesi esteri per i tossicodipendenti (comma 5); l'autorizzazione, con indicazione delle attività prescelte, è condizione necessaria, oltre che per l'accreditamento istituzionale, anche per altri specifici fini (comma 6); fino al rilascio delle autorizzazioni sono autorizzati all'attività gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali (comma 7); presso il Ministero della giustizia è tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attività identificata quale oggetto della convenzione (comma 8); per le finalità indicate nel comma 1 dell'art. 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al dpr. 917/1986, Regioni e Province autonome sono abilitate a ricevere erogazioni liberali. Regioni e Province autonome ripartiscono le somme percepite secondo criteri e programmi fissati dalle rispettive assemblee (comma 9).
Motivi del ricorso
La previsione del comma 6 che consente lo svolgimento di determinate attività in forza della sola autorizzazione è lesiva delle competenze regionali e in particolare di quella esclusiva in materia di assistenza sociale; l'attività di programmazione regionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza è compressa dalla analitica descrizione dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dai soggetti pubblici e privati che devono operare nel settore delle tossicodipendenze; la determinazione da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni non può anche prefissare in toto gli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi di assistenza sanitaria ed ospedaliera ed essere comprensiva delle modalità di conformazione e di resa dei servizi; lesione del principio di leale collaborazione, in quanto non è stata acquisita né l'intesa né il parere in sede di Conferenza unificata; lesione dell'autonomia organizzativa regionale in quanto il comma 9 specifica l'organo competente ad adottare il provvedimento indicato.
Decisione della Corte
Respinge tutte le censure relative alla violazione del principio di leale collaborazione, in quanto non è individuabile un fondamento costituzionale dell'obbligo di adottare procedure collaborative (98/2007; 133/2006; 31/2005; 196/2004). La disposizione qualifica la libertà di scelta dell'utente tra strutture pubbliche e private come “livello essenziale delle prestazioni” ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione; analoga dizione compare nella rubrica dell'articolo. L'attribuzione allo Stato della competenza trasversale ed esclusiva di cui alla lettera m) si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale, in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali; non sono inquadrabili in tale categoria le norme volte ad altri fini, quali l'individuazione del fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali o la regolamentazione dell'assetto organizzativo e gestorio degli enti preposti all'organizzazione delle prestazioni; la lett. m) consente infatti un forte restringimento dell'autonomia legislativa regionale al solo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione stessa. La normativa impugnata rientra nella materia tutela della salute, assegnata alla potestà legislativa concorrente, nella quale compete allo Stato la definizione della quantità, qualità e tipologia delle prestazioni cui tutti gli utenti hanno diritto nell'intero territorio nazionale, per evitare che, in alcune parti del territorio nazionale, gli utenti abbiano un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. Le Regioni potranno comunque sempre fornire, con proprie risorse, prestazioni aggiuntive tese a migliorare ulteriormente il livello delle prestazioni, oltre la soglia minima uniforme prescritta dalla legge statale. La norma non può essere indicata come fondamento di un principio di libertà di scelta da parte dell'utente tra strutture pubbliche e private operanti nel campo delle tossicodipendenze. Questo principio non incide sui livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni che, qualora lo Stato decidesse di doverli stabilire, devono essere fissati in modo uguale per entrambi i tipi di struttura, ma inerisce ad una libertà di autodeterminazione da parte dell'utente, cui viene riconosciuta la facoltà di avvalersi delle prestazioni di quelle strutture, pubbliche o private, nelle quali ripone maggiore fiducia. L'intervento del legislatore statale non si pone sul versante delle prestazioni, ma su quello delle modalità con le quali l'utente può fruire di esse. L'inquadramento della libertà di scelta dell'utente nell'ambito normativo della lettera m) comporta conseguenze lesive dell'autonomia regionale in quanto supera i confini tra principi fondamentali della materia, riservati alla legislazione statale, e disciplina di dettaglio riservata alle Regioni, nel cui ambito indubbiamente ricade la normativa sulla tutela della salute dei tossicodipendenti. Le prescrizioni contenute nella disposizione impugnata relativa ai requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione si riferiscono a requisiti di carattere generale miranti alla garanzia di uno standard qualitativo minimo delle strutture, allo scopo di garantire prestazioni adeguate e uniformi su tutto il territorio nazionale anche da parte delle strutture private autorizzate, e dimostrano che si è in presenza di principi fondamentali e non di norme di dettaglio, poiché le prescrizioni sono molto ampie e richiedono un'attività normativa di attuazione, precisazione e adattamento alle realtà territoriali di competenza regionale e anche un'attività amministrativa di vigilanza e controllo. Ritiene fondate le censure relative al comma 9 laddove pongono un preciso limite di destinazione rispetto alle entrate costituite da erogazioni liberali disposte direttamente in favore delle Regioni, in quanto lesive dell'art. 119 della Costituzione, e anche la censura relativa alla individuazione dell'organo regionale competente per la determinazione dei criteri di ripartizione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità dell'art. 4-quinquiesdecies del d.l. 272/2005, nel testo integrato dalla legge di conversione 49/2006: - nella parte in cui definisce la rubrica dell'art. 116 del dpr. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), utilizzando la formula «Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private», anziché «Libertà di scelta dell'utente e requisiti per l'autorizzazione delle strutture private»; - nella parte in cui modifica il comma 1 dell'art. 116 del dpr. 309/1990, limitatamente alle parole «quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»; - limitatamente alle parole «che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»; - nella parte in cui, modificando il comma 9 dell'art. 116 del dpr. 309/1990, stabilisce che «Le Regioni e le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee»; inammissibili o infondate le altre questioni.