Giudizio per conflitto di attribuzioni tra enti sorto a seguito del decreto del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il commercio, la comunicazione e i servizi del 27 febbraio 2007 promosso da Confcommercio e Confesercenti della Provincia di Imperia
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il decreto 27 febbraio 2007 decide, ai sensi dell'art. 6 del dm 24 luglio 1996, n. 501, il ricorso proposto dalla Confcommercio e dalla Confesercenti della Provincia di Imperia avverso il decreto del Presidente della Regione Liguria n. 64 del 27 ottobre 2006 recante la determinazione del numero dei rappresentanti nel Consiglio camerale di Imperia spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, sindacale e associazione dei consumatori e utenti o loro raggruppamenti.
Motivi del ricorso
In seguito alla entrata in vigore della l. cost. 3/2001, deve considerarsi venuto meno il generale potere del Ministro dell'industria di decidere sul gravame, previsto dall'art. 6 del dm 501/1996. L'abrogazione dell'art. 125, primo comma, della Costituzione che prevedeva il controllo degli atti amministrativi regionali da parte dello Stato, ha fatto venire meno tutte le ipotesi di controllo statale su atti regionali che non trovino la loro giustificazione in altre norme costituzionali. Già prima della modifica del Titolo V peraltro, il legislatore ordinario aveva attribuito alle Regioni molti compiti relativi allo sviluppo economico, al cui interno l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 1127/1998 espressamente colloca le camere di commercio. Gli artt. 37 e 38 del d.lgs. 112/1998 hanno eliminato il generale potere statale di supremazia e controllo sulla vita delle camere di commercio, tramite l'abolizione della vigilanza sull'attività di tali enti e del controllo sui loro statuti, bilanci e piante organiche, e ha attribuito alle Regioni l'esercizio del controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, con la sola esclusione dello scioglimento dei consigli camerali per gravi motivi di ordine pubblico, potere mantenuto allo Stato (da art. 38, comma 1, lett. e), d.lgs. 112/1998). L'esercizio del potere esercitato dallo Stato tramite il decreto impugnato confligge con il nuovo assetto delle competenze delineato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. La materia delle camere di commercio deve infatti ritenersi rientrante nella esclusiva competenza regionale, poiché tutte le materie riferibili allo sviluppo economico e alle attività produttive sono assorbite nella competenza legislativa residuale delle Regioni
Decisione della Corte
Ripercorre la normativa in materia di camere di commercio . Anche dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, lo Stato può esercitare la potestà legislativa in materia di ordinamento delle camere di commercio. Quando è ravvisabile un'esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato è abilitato ad esercitare anche la potestà legislativa, e ciò pure se tali funzioni amministrative sono riconducibili a materie di competenza legislativa regionale concorrente o residuale (v., tra le altre, sentenze 88/2007; 383, 285, 270 e 242 del 2005; 6/2004 ; 303/2003). In simili casi l'intervento statale deve essere, tra l'altro, proporzionato all'esigenza di esercizio unitario a livello statale delle funzioni di cui volta per volta si tratta. Sotto questo profilo, può essere considerato congruo il mantenimento della competenza statale ad emanare – previa intesa con le Regioni – norme relative alle modalità di costituzione dei consigli camerali. E' invece eccessivo - in un contesto in cui comunque è la Regione ad esercitare sia la funzione amministrativa relativa alla determinazione del numero dei rappresentanti la cui designazione spetta a ciascuna organizzazione imprenditoriale, sia quella di controllo e di scioglimento dei consigli medesimi in caso di gravi e persistenti violazioni di legge o di impossibilità di normale funzionamento (art. 37, comma 3, d.lgs.112/1998) - conservare in capo allo Stato un rimedio amministrativo avverso le determinazioni dell'autorità regionale attuative della disciplina nazionale.
Dichiarazione:
Dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dello sviluppo economico decidere, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 501/1996, i ricorsi proposti avverso le determinazioni del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale, annulla il decreto del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi 27 febbraio 2007.