Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge Regione Sardegna 1 giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 "Indizione elezioni comunali e provinciali" e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 "Scioglimento organi enti locali"). Interventi per la partecipazione elettorale)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione è inserita nella l.r. 13/2005 sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari; stabilisce che le funzioni attribuite alle prefetture dal d.lgs. 267/2000 sono, salvo i casi richiamati al comma 6 dell'art. 2, esercitate dalle Regione; modifica la l.r. 12/2005, che detta norme per le unioni di comuni e comunità montane.
Motivi del ricorso
Interpretata in modo estensivo, la disposizione può determinare il trasferimento, dai prefetti e dalle prefetture, alla Regione, anche delle funzioni esercitate dai sindaci nella veste di ufficiale di Governo, quali ad esempio quelle in materia di elezioni politiche, stato civile, anagrafe, leva militare e statistica; lo stesso effetto si produrrebbe a proposito delle funzioni attribuite alle prefetture dall'art. 145, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (sulle competenze ai componenti delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso) e all'art. 256, comma 8, del medesimo d.lgs. 267/2000 (che prevede la notifica all'ente locale da parte del Ministero dell'interno, tramite la prefettura, del piano di estinzione della massa passiva dei comuni in situazione di dissesto finanziario).
Decisione della Corte
La disposizione modifica una legge regionale interamente dedicata allo scioglimento degli organi degli enti locali ed alla nomina dei commissari. I comuni criteri interpretativi prescrivono di dare alle disposizioni normative un significato coerente con il contesto in cui le stesse si inseriscono; nel caso in questione, il contesto è quello di una legge che concerne soltanto lo scioglimento degli organi degli enti locali, la rimozione degli amministratori e la nomina dei commissari.
Una diversa conclusione dovrebbe fare leva su una interpretazione estensiva della disposizione censurata, in contrasto sia con il criterio sistematico sia con quello logico.
Dichiarazione:
Dichiara la censura infondata.