Sentenza n.365 - deposito 7 2007

Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 2, commi 2, lettera a), e 3 nonché della rubrica della legge della Regione autonoma della Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo)

Contenuto delle disposizioni impugnate

Le disposizioni censurate prevedono l'istituzione di un organo che elabori un progetto organico di nuovo statuto di autonomia per la Regione Sardegna, da trasmettere al Consiglio regionale affinché questi possa deliberare un disegno di legge costituzionale da sottoporre al Parlamento nazionale per la sua adozione. Viene previsto che il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo (rubrica della legge e art. 1, comma 1) enunci i principi e i caratteri dell'identità regionale, le ragioni fondanti dell'autonomia e sovranità, i conseguenti obblighi di Stato e Regione in relazione a tali caratteri, individuando idonee forme per promuovere i diritti dei cittadini sardi in relazione alle condizioni connesse con la specificità dell'isola (art. 2, comma 2, lett. a)). Il progetto può indicare ogni altro argomento ritenuto rilevante per definire l'autonomia e gli elementi di sovranità regionale (art. 2, comma 3).

Motivi del ricorso

L'utilizzazione del termine "sovranità" disattende la logica dello statuto speciale di autonomia e la stessa Costituzione che, a cominciare dall'art. 114, fa riferimento alle Regioni sempre e solo in termini di autonomia e mai di sovranità, essendo quest'ultima esclusivamente riferita al popolo inteso come comunità nazionale. Le disposizioni contrastano con lo statuto e con l'art. 138 della Costituzione e non sono compatibili con i fondamentali principi costituzionali, in quanto considerando e valorizzando elementi tecnici, culturali, ambientali, sembrano dirette a definire situazioni soggettive privilegiate per una categoria di soggetti dell'ordinamento nazionale e a rivendicare poteri per la Regione, a livello di indipendenza e comunque di svincolo da condizionamenti ordinamentali nell'ambito dell'assetto della Repubblica come risulta dalla Carta costituzionale

Decisione della Corte

Esiste nell'ordinamento costituzionale una intensa istanza protettiva delle fonti superiori finalizzata a garantire la piena ed effettiva libertà della rappresentanza politico-parlamentare nell'esercizio dei supremi poteri normativi, che non può essere condizionata da atti e procedure formali non previsti dall'ordinamento costituzionale, seppur giuridicamente non vincolanti (496/2000).

Il termine "sovranità" ha natura polisemantica e può essere usato:
1. per esprimere sinteticamente le caratteristiche proprie di un ordinamento statale indipendente rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento internazionale;
2. per distinguere la natura originaria di alcuni ordinamenti coinvolti nei processi di federalizzazione o nella formazione dei cd "Stati composti";
3. per indicare la posizione di vertice di un organo costituzionale all'interno di un ordinamento statale.

Nelle disposizioni censurate il termine sovranità si riferisce alla pretesa attribuzione alla Regione di un ordinamento profondamente differenziato da quello attuale e caratterizzato da istituti adeguati ad accentuati modelli di tipo federalistico, normalmente frutto di complessi processi storici.
Non si può confondere il termine sovranità popolare (che comunque secondo il comma secondo dell'art. 1 della Costituzione deve esprimersi "nelle forme e nei limiti della Costituzione") con le volontà espresse nei numerosi "luoghi della politica" e non si può ridurre la sovranità popolare alla mera espressione del "circuito democratico"; né esso può essere identificato con gli istituti di democrazia diretta e con il sistema rappresentativo che si esprime anche nella partecipazione popolare nei diversi Enti regionali e locali.

Nella legge censurata il termine sovranità connota la natura stessa dell'ordinamento regionale nel rapporto con l'ordinamento dello Stato.
Osserva la Corte che non rileva su questo piano la progressiva erosione della sovranità nazionale sul piano internazionale in conseguenza della graduale affermazione del processo di integrazione europea, processo peraltro espressamente previsto dall'art. 11 della Costituzione.
La sovranità interna dello Stato mantiene intatta la propria struttura essenziale e non è scalfita neanche a seguito del pur significativo potenziamento di molteplici funzioni che la Costituzione attribuisce alle Regioni e agli Enti territoriali.

Gli articoli 5 e 114 della Costituzione e l'art. 1 dello stesso statuto speciale della Regione Sardegna utilizzano il termine "autonomia" o il relativo aggettivo per definire sinteticamente lo spazio lasciato dall'ordinamento repubblicano alle scelte proprie delle diverse Regioni. Lo stesso dibattito costituente fu assolutamente fermo nell'escludere concezioni che potessero anche solo latamente apparire riconducibili a modelli di tipo federalisitico o addirittura di tipo confederale. Né tra le pur rilevanti modifiche introdotte dalla l. cost. 3/2001 si individua una innovazione tale da equiparare pienamente i diversi soggetti istituzionali che compongono l'ordinamento repubblicano, così da rendere omogenea la condizione giuridica di fondo dello Stato, delle Regioni e degli Enti territoriali (v. 274/2003 sull'art. 114 della Costituzione).

Anche se il Parlamento in sede di adozione del nuovo statuto e, prima ancora, lo stesso Consiglio regionale della Sardegna in sede di esame del disegno di legge costituzionale, non sono giuridicamente vincolati a far propri i contenuti della proposta della Consulta regionale relativi al nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo, le disposizioni censurate contrastano con gli artt. 1, comma secondo, 5 e 114 della Costituzione e con lo stesso statuto speciale di autonomia in quanto assumono come possibile contenuto del nuovo statuto speciale istituti tipici di ordinamenti statuali di tipo federale incompatibili con il grado di autonomia regionale attualmente assicurato dal nostro ordinamento costituzionale.



Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale della rubrica della l.r. Sardegna 7/2006 e dell'articolo 1, comma 1, delle medesima limitatamente alle parole "e di sovranità"; dell'art. 2, comma 2, lettera a) limitatamente alle parole "e sovranità", e del comma 3 "e elementi di sovranità"; inammissibili le altre censure.