Giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, del 21 marzo 2006.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Con la nota censurata il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impartisce ai propri uffici dipendenti direttive per l'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 89/2006[1], disponendo che sia trasmessa la documentazione concernente le concessioni demaniali sulle aree portuali al Comune di Viareggio; ed invita inoltre gli uffici stessi, in attesa della soluzione definitiva della complessiva questione del riparto delle competenze, che involge profili politico-istituzionali che possono essere deliberati solo a livello politico generale, a non tener conto della pronuncia 89/2006 se non per il solo porto di Viareggio.
[1] La sentenza 89/2006 dichiara che “Non spettava allo Stato o, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito del Porto di Viareggio e annulla le due impugnate note del Ministero ”.
Motivi del ricorso
Violazione degli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione ai principi affermati dalla sentenza 89/2006, che si sostanziano nella generale affermazione della illegittimità della riappropriazione, da parte dello Stato, di funzioni concernenti il demanio marittimo, basata sull'inserimento dei porti nel dpcm 21 marzo 1995. Il richiamo contenuto nell'art. 105 del d.lgs. 112/1998 al dpcm 21 dicembre 1995 non comporta il conferimento allo stesso di efficacia legislativa e non vale a sanare i vizi di legittimità che lo inficiano o ad attribuire ad esso una nuova o diversa efficacia. Su tale dpcm lo Stato non può fondare la propria competenza per nessuno dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana.
Decisione della Corte
Con la nota censurata, il Ministero si riappropria in definitiva della competenza a provvedere in ordine alle concessioni demaniali, con implicito riferimento agli altri porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale e interregionale siti nel territorio della Regione Toscana. L'amministrazione statale effettua in sostanza una rivendicazione della propria competenza in materia, disattendendo quanto è stato affermato dalla Corte nella sentenza 89/2006. Il sistema delle competenze introdotto dalla riforma costituzionale impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale e interregionale nel dpcm del 1995 ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia portuale. Inoltre, la materia del turismo appartiene ora alla competenza legislativa residuale delle Regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli Enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara che non spettava allo Stato e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nel territorio della Regione Toscana, ulteriori rispetto al porto di Viareggio e annulla gli effetti, nella parte indicata in motivazione, della nota del 21 marzo 2006.