Sentenza n.339 - deposito 12 2007


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 2, 3 e 4, lettere a), b), c) e) ed f); 5; 6, commi 2 e 3; 7; 8; 9, comma 2; 11; 12; 13 e 14, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo) promosso dalle Regioni Lazio e Toscana


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 4 prevede che le Regioni dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica (comma 1); affinché l'organizzazione dell'attività stessa non perda i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, Regioni e Province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle attività stesse (comma 2); l'attività agricola si considera prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero di ospiti non superiore a dieci (comma 3); fissa i criteri che l'impresa agrituristica deve rispettare nella somministrazione di pasti e bevande, tra i quali quello di garantire una quota significativa di prodotti propri e quello di poter offrire anche prodotti provenienti da artigiani alimentari della zona o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe (comma 4). Si ravvisa violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione in quanto il legislatore statale sarebbe intervenuto con normativa di dettaglio in materia sottratta alla sua competenza, in assenza di esigenze di carattere unitario. In relazione al comma 2, la Corte osserva che esso si limita a ribadire la connessione dell'attività agrituristica con quella agricola, come previsto dall'art. 2135 c.c.. Indicando come elemento determinante ai fini della comparazione tra le due tipologie di attività il tempo necessario al loro rispettivo svolgimento, non viene pertanto lesa alcuna competenza regionale: il legislatore statale ha inteso demandare alle Regioni l'individuazione delle regole in base alle quali calcolare il tempo di lavoro. Ritiene invece fondate le censure relative ai commi 3 e 4: il comma 3 prevede una presunzione ai fini del riconoscimento dell'attività agrituristica che opera nelle materie dell'agricoltura e del turismo, ledendo le prerogative legislative delle Regioni alle quali tali materie sono attribuite in via residuale. Anche il comma 4 è incostituzionale in quanto diretto a disciplinare esclusivamente aspetti inerenti alla attività agrituristica. L'art. 5 demanda alle Regioni la definizione dei requisiti igienico-sanitari applicabili agli immobili e alle attrezzature da utilizzare per agriturismo. La definizione dei requisiti deve avvenire in base a particolari elementi tra cui le caratteristiche architettoniche degli immobili (comma 1); per quanto concerne la produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione degli alimenti e delle bevande, rinvia alla l. 283/1962 (sulla disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande) e all'art. 9 del d.lgs. 155/1997 (comma 2); indica i criteri cui deve attenersi l'autorità sanitaria per la valutazione di idoneità dei locali utilizzati per il trattamento e la somministrazione di alimenti all'interno delle aziende agrituristiche (comma 3); nel caso di somministrazione di pasti nel numero massimo di dieci, per la preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica (comma 4); per le attività agrituristiche di alloggio nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità (comma 5); per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali (comma 6).

La Corte osserva che il comma 1 si limita a fissare alcuni principi generali, lasciando alle Regioni la concreta disciplina della materia.

Il comma 2 rinvia alla disciplina statale in materia di somministrazione di alimenti e bevande e non contiene norme di dettaglio; il comma 3 detta un principio fondamentale in materia di tutela della salute e, sotto altro aspetto, in materia di governo del territorio, anch'esso di competenza concorrente; il comma 6 fissa un principio fondamentale relativo alla tutela della persona. Le censure avverso i commi 1, 2, 3 e 6 sono quindi infondate.

I commi 4 e 5 sono invece illegittimi perché fissano in modo puntuale la disciplina applicabile in materia di tutela della salute, non lasciando alle Regioni alcun margine di operatività. L'art. 6 stabilisce che la comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica e detta le modalità con le quali il comune effettua gli accertamenti e formula gli eventuali rilievi; prevede anche l'obbligo per il titolare dell'attività agrituristica di comunicare al comune ogni variazione delle attività in precedenza autorizzate (commi 2 e 3).



Le Regioni ricorrenti osservano che la disciplina statale fissa in modo puntuale aspetti di una materia rientrante nella competenza esclusiva delle Regioni.



Ritiene la Corte che la disposizione sia illegittima perché la disciplina del procedimento amministrativo per l'avvio dell'attività agrituristica e la previsione dell'obbligo di comunicare ogni variazione rispetto all'attività autorizzata sono aspetti che attengono unicamente alla attività agrituristica e, in quanto tali, sottratti alla competenza legislativa dello Stato.



L'art. 7 demanda alle Regioni la disciplina del rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e prevede che le Regioni possono, per il conseguimento del certificato, organizzare corsi di preparazione attraverso gli enti di formazione del settore agricolo, in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative.



Viene ravvisata violazione delle competenze regionali e del principio di leale collaborazione.



La Corte osserva che le disposizioni prevedono solo che le Regioni dettino la disciplina, con la facoltà di attivare corsi di preparazione: non ravvisa lesione delle attribuzioni legislative regionali.



L'art. 8 prevede che l'attività agrituristica possa essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, in periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Stabilisce inoltre che, qualora se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi (comma 1); entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo la procedura indicata dalla Regione, i soggetti che esercitano l'attività presentano una dichiarazione contenente le tariffe che si impegnano a praticare nell'anno seguente (comma 2).



Viene ravvisata lesione della competenza normativa regionale, in assenza della esigenza di tutelare interessi unitari.



La Corte ritiene la disposizione illegittima in quanto le comunicazioni prescritte sono strettamente ed esclusivamente collegate con l'attività agrituristica, estranee ad ambiti di competenza legislativa statale e quindi lesive delle prerogative regionali.



L'art. 9, comma 2, prevede che, ai fini di una maggiore trasparenza ed uniformità del rapporto tra domanda ed offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, determina i criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.



Viene ravvisato contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione in quanto la disposizione contempla aspetti rientranti nell'attività agrituristica, attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni, in relazione ai quali non emergono interessi unitari tali da giustificare l'intervento normativo statale.



Osserva la Corte che, anche se turismo e agricoltura sono materie di competenza legislativa residuale, il legislatore statale può ritenere necessario attrarre a livello centrale determinate funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dettando la disciplina della relativa funzione amministrativa.



In presenza di un'esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato può disciplinare l'esercizio con legge, anche se quelle stesse funzioni sono riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. I principi di sussidiarietà ed adeguatezza convivono con il normale riparto delle competenze contenuto nel Titolo V della Costituzione e ne giustificano una deroga purché la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione delle funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia previsto un coinvolgimento delle Regioni interessate (diverse sentenze, dalla 303/2003 alla 383/2005).



Ritiene la questione infondata: la disposizione censurata rispetti tutte le condizioni richieste.



L'art. 11 prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le Regioni e con le Province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predisponga un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.



Le Regioni ritengono che l'attività di programmazione, nelle materie attribuite alla competenza regionale, competa esclusivamente ad esse e che la disposizione violi gli artt. 117 e 118 della Costituzione.



Secondo la Corte invece la norma è indirizzata alla promozione del turismo nazionale; la previsione che il programma di promozione dell'agriturismo sia adottato previa intesa con le Regioni e le Province autonome rispetta le condizioni che secondo la giurisprudenza della Corte devono sussistere perché la potestà legislativa statale sia esercitata legittimamente, anche al di là dei confini segnati dall'art. 117 della Costituzione (88/2007 e 214/2006).



L'art. 12 assimila alle attività agrituristiche quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità e alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente dai prodotti della attività di pesca.



Le Regioni osservano che anche la pesca, come l'agriturismo, rientra nella competenza residuale regionale e che quindi, in assenza di ragioni di carattere unitario, ricorre violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione.



Osserva la Corte che la norma rende applicabile la disciplina contenuta nella l. 96/2006 ai pescatori che esercitano le medesime attività delle aziende agrituristiche; essa va interpretata nel senso che opera nei limiti in cui le altre disposizioni contenute nella legge impugnata risultano costituzionalmente legittime in quanto espressione del potere legislativo, o concorrente o esclusivo, dello Stato.



L'art. 13 prevede l'invio da parte delle Regioni al Ministero delle politiche agricole e forestali di una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di competenza (comma 1), viene a tal fine istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo (comma 2), che cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle Regioni, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando proposte per lo sviluppo del settore (comma 3).



Ritiene la Corte che la questione riguardante i commi 1 e 3 non sia fondata perché l'obbligo di fornire informazioni mira a coordinare a livello centrale la raccolta dei dati afferenti alle attività agrituristiche per disporre di un quadro unitario. Lo Stato esercita infatti la potestà legislativa esclusiva in materia di coordinamento informativo, statistico e informatico di cui all'art. 117, comma secondo, lettera r), della Costituzione.



E' invece fondata la questione relativa al comma 2 in quanto l'istituzione dell'Osservatorio non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni per mezzo della Conferenza Stato-Regioni.



 



L'art. 14, comma 2, viene impugnato nella parte in cui prevede che le Regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella legge le proprie normative in materia di agriturismo.



La Corte ritiene la disposizione illegittima nella parte in cui l'adeguamento si riferisce al rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale nella materia dell'agriturismo, materia attribuita alla competenza residuale delle Regioni, che devono solo uniformarsi ai principi contenuti nella l. 96/2006 che siano espressione della potestà legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.



 


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f); dell'art. 5, commi 4 e 5; dell'art. 6, commi 2 e 3; dell'art. 8; dell'art. 13, comma 2, della l. 96/2006 nella parte in cui, nell'istituire l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni, e dell'art. 14, comma 2, nella parte in cui si riferisce alle disposizioni dichiarate illegittime; infondate le altre questioni.