Giudizio incidentale di legittimità costituzionale sollevato con sette diverse ordinanze del 20 maggio 2004 dal Consiglio di Stato relativamente all'art. 10, comma 9, della legge Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale) e dall'art. 77, comma 2, della legge Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 10, comma 9 della l.r. 16/1998 prevede che i piani regolatori dei consorzi hanno efficacia decennale e che la validità dei piani esistenti è prorogata per tre anni dalla data di entrata in vigore della legge; l'art. 77, comma 2, della l.r. 10/2001, interpretando autenticamente la disposizione richiamata, afferma che "la proroga di validità ed efficacia dei piani regolatori delle aree e dei nuclei industriali di cui all'art. 10, comma 9, della l.r. 13 agosto 1998, n. 16, è intesa nel senso che la stessa si applica a tutti i Piani esistenti anche se medio tempore scaduti".
Motivi del ricorso
La reiterazione dei vincoli espropriativi è consentita in via amministrativa, e a maggior ragione, per legge, essa però deve essere puntualmente motivata con riguardo alla persistente necessità di acquisire la proprietà privata (da valutare sulla base di una apposita istruttoria procedimentale da cui emerga la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato da sacrificare) e, contemporaneamente, deve prevedere la corresponsione del giusto indennizzo. In mancanza di tali presupposti vi è lesione del diritto di proprietà. La proroga di tutti i piani aree di sviluppo (a.s.i.) industriale della Campania, invece, interviene indiscriminatamente per il semplice fatto della loro esistenza, siano essi già scaduti o meno, e per di più indipendentemente dal momento in cui essi sono venuti a scadenza. La proroga di un provvedimento non più efficace viola il principio di ragionevolezza cui deve attenersi la discrezionalità del legislatore, nonché i princípi di legalità e di buon andamento cui deve ispirarsi l'azione amministrativa. Altrettanto irragionevolmente e in stridente contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale, la riadozione o la rinnovata efficacia attribuita al piano a.s.i. di Caserta è avvenuta ad oltre venti anni dalla sua originaria scadenza, senza che sia stata svolta alcuna valutazione sulla necessità dell'intervento pubblico da realizzare in relazione al sacrificio imposto al privato. L'iter interpretativo della garanzia costituzionale in materia di espropriazione ha portato a riconoscere il principio secondo cui, per gli anzidetti vincoli (urbanistici) espropriativi, la reiterazione (o la proroga) comporta – oltre alla temporaneità – necessariamente un indennizzo, diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata (148/2003; 260/1976; 397/2002.
Decisione della Corte
Ritiene fondate le censure in quanto pongono in rilievo l'assenza di valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dalla proroga (rectius: rinnovo) dei vincoli posti dai piani a.s.i., in relazione alla persistente necessità da parte della pubblica amministrazione di disporre della proprietà privata per realizzare un progetto di interesse generale. Se, da un lato, la proroga di vincoli ancora in corso attraverso un provvedimento generale (art. 10, comma 9, della legge regionale n. 16 del 1998) connesso ad un intervento normativo che regola l'intera materia dei consorzi a.s.i. ai fini dell'incremento e dello sviluppo delle iniziative industriali nel territorio regionale appare giustificata, purché assistita dalla corresponsione di un indennizzo, a conclusioni diverse induce la constatazione dell'intento di far rivivere, secondo l'interpretazione autentica contenuta nell'art. 77, comma 2, della l.r. 10/2001, vincoli ormai scaduti, indipendentemente dal periodo della loro pregressa efficacia. Il piano a.s.i., seppure tipologicamente assimilabile al piano territoriale di coordinamento, incide direttamente sulle proprietà interessate, esponendole al procedimento espropriativo cui è prodromica la dichiarazione di pubblica utilità in essi implicita. La generalità dell'intervento non consente il bilanciamento dell'interesse pubblico, come concretamente può atteggiarsi nelle varie porzioni del territorio, con gli interessi dei proprietari destinatari del vincolo, i quali vengono così esposti ad un ulteriore periodo di compressione del proprio diritto, quando la decorrenza, anche lontana, del periodo, legale e prevedibile, di efficacia del vincolo, poteva aver creato in essi un legittimo affidamento sulla riespansione del diritto medesimo. La limitazione dei diritti dei cittadini, attraverso la reviviscenza dei piani a.s.i., non può prescindere dalla procedimentalizzazione di una verifica, caso per caso, della persistente attualità dell'interesse allo sviluppo industriale a distanza di tempi anche considerevoli, sugli specifici contesti territoriali, in rapporto all'interesse dei proprietari.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 9, della l.r. Campania 16/1998, come interpretato dall'art. 77, comma 2, della legge della stessa Regione 11 agosto 2001, n. 10, nella parte in cui proroga i piani a.s.i. già scaduti al momento della sua entrata in vigore.