Giudizi principali di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, nonché degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Liguria 14 marzo 2006, n. 6 (Norme regionali in materia di discipline bio-naturali per il benessere a tutela dei consumatori) e artt.1, commi 3 e 4, 2, 3, comma 1, e artt. 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19 (Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La l.r. Liguria 6/2006 definisce le discipline bio-naturali per il benessere come quelle discipline che perseguono l'obiettivo di prevenire gli stati di disagio, consistenti in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento dello stato di benessere della persona (art. 2); istituisce un elenco regionale delle discipline bio-naturali per il benessere, al quale sono iscritti sia le organizzazioni con finalità didattiche in possesso dei requisiti indicati dalla Giunta (art. 3 e 4), sia gli operatori che hanno seguito determinati corsi (art. 5); istituisce e definisce le funzioni del Comitato regionale delle discipline bio-naturali per il benessere (artt. 6 e 7).
La l.r. Veneto 19/2006 prevede l'individuazione da parte della Regione di un elenco delle discipline bio-naturali (art. 1, comma 3); definisce l'operatore delle discipline bio-naturali come «colui che opera per la piena e consapevole assunzione di responsabilità da parte di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita» (art. 1, comma 4); disciplina gli interventi di formazione e i corsi di formazione, che possono essere cofinanziati dalla regione (art. 2); la frequenza dei corsi è obbligatoria, costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle prove di valutazione finale (art. 4). Istituisce il Comitato di coordinamento regionale per le discipline bio-naturali (art. 3) e il registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali (art. 5).
Motivi del ricorso
Violazione del principio fondamentale in materia di disciplina delle professioni, secondo il quale l'individuazione delle figure professionali, i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, come l'individuazione dei relativi albi, ordini o registri è compito riservato allo Stato, residuando alla Regione solo la disciplina degli aspetti che abbiano uno specifico collegamento con la realtà territoriale.
Decisione della Corte
Richiama le precedenti pronunce aventi ad oggetto la regolamentazione di attività di tipo professionale, nelle quali aveva già affermato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (153/2006; 57/2007; 424/2006). Le Regioni non possono dare vita a nuove figure professionali. La istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione in esso, prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento, hanno già di per sé una funzione individuatrice della professione, come tale preclusa alla competenza regionale (57/2007 e 355/2005). Dai principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale non si trae alcuno spunto che possa consentire iniziative legislative regionali nell'ambito della materia delle professioni (424/2005).
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1 e 2, nonché degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della l.r. Liguria 6/2006 e, per conseguenza, di tutta la legge, e degli artt. 1, commi 3 e 4, 2 e 3, comma 1, nonché artt. 4, 5, 6 e 7 della l.r. Veneto 19/2006, e, per conseguenza, di tutta la legge.