Sentenza n.256 - deposito 21 2004

Fondo unico per lo spettacolo - regolamenti statali - esaurimento effetti


Giudizi per conflitto di attribuzioni promossi dalla Regione Toscana in relazione ai decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 8 febbraio 2002, n. 47 e 21 maggio 2002, n. 188, recanti rispettivamente i regolamenti dei criteri e delle modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali e di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 163/1985.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il regolamento adottato con decreto 47/2002 disciplina l'erogazione di contributi per le attività musicali nell'ambito degli stanziamenti affluenti al Fondo unico per lo spettacolo istituito (FUS) con la l. 30 aprile 1985, n. 163, per il sostegno finanziario a enti, istituzioni, associazioni, organismi e imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante. Il regolamento adottato con decreto 188/2002 si riferisce specificamente alle attività di danza.


Motivi del ricorso


Le censure formulate sono simili nei due ricorsi. La materia dello spettacolo non rientra tra quelle di legislazione esclusiva statale né fra quelle di legislazione concorrente, può quindi ritenersi di competenza esclusiva regionale, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.; spetta anche alle Regioni stabilire il riparto delle funzioni amministrative secondo i principi indicati dall'art. 118 Cost.. L'art. 119 Cost. ha stabilito che alle Regioni spettano entrate proprie, quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali e quote di partecipazione al fondo perequativo. Lo Stato non può continuare a disciplinare l'erogazione diretta delle risorse finanziarie disponibili per i settori di attività rientranti nelle materie di competenza regionale, ma deve trasferire queste risorse alle Regioni, perché queste, nell'esercizio della loro potestà legislativa, disciplinino l'erogazione dei contributi agli aventi diritto. Poiché lo spettacolo è materia regionale, esclusiva o concorrente, il FUS dovrebbe essere decentrato e ripartito tra le Regioni. Il decreto impugnato invece assegna direttamente contributi da parte dell'amministrazione statale a favore dei soggetti operanti nel settore delle attività musicali, menomando le attribuzioni regionali.


Decisione della Corte


In altre sentenze, la Corte aveva già rilevato la perdita, da parte dello Stato, della potestà regolamentare, in seguito al passaggio della materia nella competenza legislativa concorrente, e ha precisato che questa circostanza non può compromettere attività attraverso le quali sono realizzati valori di fondamentale rilevanza costituzionale (artt. 9 e 33) (sentenze 370/2003 e 13/2004). Il d.l. 24/2003, in attuazione del quale sono stati adottati i due regolamenti, ha segnalato la necessità di una nuova disciplina legislativa che rechi la definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 Cost. e che fissi criteri e ambiti di competenza dello Stato, ma ha anche mantenuto, con carattere di transitorietà, l'attuale disciplina del FUS, individuando strumenti normativi che prevedono anche il coinvolgimento delle Regioni. I regolamenti impugnati sono stati applicati e hanno esaurito la loro funzione. Hanno dato luogo nel 2003 ad erogazioni che non possono essere poste nel nulla, con conseguente ripetizione delle somme erogate.


Dichiarazione:


Dichiara cessata la materia del contendere.