Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, n. 4, della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31 recante norme per l'applicazione nella Regione Sicilia della legge 27 dicembre 1985, n. 816 su aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali e norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata prevede che non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere colui che ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, rispettivamente, con la provincia o il comune.
Motivi del ricorso
La disposizione non si adegua all'art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. 267/2000 nella parte in cui stabilisce (in seguito alle modifiche introdotte dal d.l. 13/2002 convertito in l. 75/2002) che la lite promossa "a seguito di" o "conseguente a" sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità.
La disposizione regionale, divergendo dalla disciplina statale, viola l'art. 3 della Costituzione in quanto disciplina in modo diseguale la posizione dei cittadini italiani chiamati a rivestire le medesime funzioni di consigliere comunale, a seconda che siano eletti in Sicilia ovvero nel resto del territorio nazionale; contrasta con l'art. 51 Cost., in quanto limitativa dell'elettorato passivo, e viola anche la presunzione d'innocenza sancita dall'art. 27 Cost., che il legislatore statale, modificando il d.lgs. 267/2000, ha ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di pubblico interesse sottese alla incompatibilità per lite pendente.
Decisione della Corte
Con specifico riferimento alla potestà legislativa esclusiva della Regione Sicilia in tema di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri degli enti locali, la giurisprudenza costituzionale ha in diverse occasioni affermato che la disciplina regionale d'accesso alle cariche elettive dev'essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale discendente dall'identità di interessi che comuni e province rappresentano riguardo alle rispettive comunità locali, quale che sia la Regione di appartenenza. E' proprio il principio di cui all'art. 51 della Costituzione a svolgere il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilità (art. 2 della Costituzione) (539/1990). Sono state di conseguenza dichiarate costituzionalmente illegittime sia la previsione di nuove o diverse cause di ineleggibilità, sia la previsione come causa di ineleggibilità di situazioni previste a livello nazionale come cause di incompatibilità o di anomale discipline della incompatibilità, sia la mancata previsione di cause di ineleggibilità presenti nella legislazione statale.
La giurisprudenza costituzionale ha però anche costantemente riconosciuto che discipline legislative differenziate possono essere ammissibili in presenza di situazioni concernenti categorie di soggetti le quali siano esclusive per la Sicilia, ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati alla tutela di un interesse generale (539/1990 e 130/1987).
L'istituto della lite pendente si giustifica pur nella «esigenza di dare la massima espansione applicativa al precetto dell'art. 51, primo comma, Cost., compatibilmente con l'altra primaria esigenza della autenticità della competizione elettorale», dal momento che appare «evidente che la preoccupazione del legislatore è rivolta al possibile conflitto di interessi» (45/1977). Proprio per assicurare la massima tutela del diritto di tutti i cittadini ad accedere alle cariche elettive, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale di una norma della Regione Sicilia, che annoverava la lite pendente fra le cause di ineleggibilità piuttosto che fra le cause di incompatibilità (162/1985).
Se in generale la ratio delle cause di incompatibilità per i consiglieri comunali - tra le quali quella prevista per chi abbia lite pendente con il comune - consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali comunque si trovino in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità, l'attualmente più severa disciplina legislativa regionale appare ragionevolmente giustificata dalle peculiari condizioni dell'amministrazione locale siciliana, caratterizzata da fenomeni particolarmente gravi di pressione della criminalità organizzata sulle amministrazioni pubbliche e dal numero e gravità di episodi di illegalità amministrativa riscontrati in tale ambito.
Proprio nel comune che ha dichiarato la decadenza del consigliere (consigliere che ha poi sollevato la questione di legittimità all'interno del procedimento civile promosso presso il Tribunale di Catania) erano stati dichiarati più volte decaduti gli organi elettivi e il comune stesso è stato varie volte commissariato dalla Regione e dal Governo.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale.