Giudizio principale di legittimità costituzionale dei commi 4 e 9 dell'art. 1 della l.r. Sardegna 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione- legge finanziaria 2006)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni impugnate prevedono che la copertura del disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2005 avvenga mediante ricorso all'indebitamento (comma 4); stabiliscono per gli enti locali operanti nella Regione, un sistema di calcolo del tetto massimo delle spese in conto capitale (comma 9).
Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 119, sesto comma, Cost. e dell'articolo 11 dello Statuto speciale della Regione, perché, in contrasto con la regola in base alla quale Regioni ed enti locali possono contrarre mutui solo per far fronte a spese di investimento, si dispone la copertura mediante indebitamento del disavanzo di amministrazione maturato fino al 31 dicembre 2005, utilizzando il concetto di disavanzo che non può certo essere considerato spesa di investimento. Riguardo al comma 9, la disciplina autonoma di due categorie di spese deducibili determina un sistema alternativo di calcolo e introduce categorie di spese da dedurre dal calcolo del tetto massimo, non previste dalla legge finanziaria statale, con violazione degli articoli 117, terzo comma, ultimo periodo, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Decisione della Corte
Quanto alla prima censura, la legge finanziaria regionale 2/2007 ha emanato una disposizione destinata ad avere effetto nell'esercizio finanziario in corso, che, analogamente a quanto previsto nella norma censurata, prevede che l'amministrazione regionale provveda a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre mediante rinnovo, anche per quota parte, delle autorizzazioni alla contrazione di mutui e prestiti obbligazionari. Si precisa però anche, a differenza di quanto stabilito dalla norma censurata, che tale disavanzo sia esclusivamente quello derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati. Poiché la Regione ha attestato che nel corso dell'esercizio finanziario 2006 non ha provveduto alla contrazione effettiva, anche per quote parti, di mutui autorizzati, dichiara per questa parte cessata la materia del contendere. Quanto alla seconda censura, osserva che le categorie di spese contenute nella legge regionale, destinate ad abbattere il tetto massimo delle spese sostenibili degli enti locali, hanno carattere aggiuntivo e non sostitutivo rispetto all'elencazione contenuta nella disposizione di legge statale invocata come parametro. Effetto pratico della disposizione è quello di contenere ulteriormente la finanza locale con effetti per così dire “peggiorativi” per i comuni sardi rispetto agli altri enti locali italiani. L'introduzione, da parte dello Stato, di un limite complessivo alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali e comunitari è certo legittima, ma non può comportare che lo Stato entri nelle scelte finanziarie, del tutto discrezionali, delle Regioni, ad esempio stabilendo vincoli che hanno ad oggetto singole voci di spesa. Nei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica non possono rientrare limiti al potere discrezionale delle Regioni di decidere come utilizzare le somme a loro disposizione, per quali tipologie di spesa e di investimenti. Questo potere di scelta include anche quello di decidere se avvalersi in tutto o in parte delle disponibilità concesse e di ritoccare al ribasso i limiti massimi, non spendendo o spendendo meno rispetto al tetto stabilito dallo Stato. Per quanto attiene alle Regioni a statuto speciale, tale principio esplica la sua efficacia anche nella materia della finanza locale, devoluta, per la Regione Sardegna, alla competenza legislativa esclusiva della Regione.Deve ritenersi consentito alle Regioni porre limiti ulteriori alla spesa pubblica degli enti locali, anche attraverso la previsione di un tetto massimo più basso di quello nazionale.
Dichiarazione:
Dichiara cessata la materia del contendere riguardo alla censura relativa al comma 4; infondata la censura sul comma 9.