Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 18-quater, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), inserito dall'art. 3, comma 1, della l.p. 16/2005
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata stabilisce che le attrezzature e i servizi pubblici previsti dal piano regolatore generale possono essere realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione, previa convenzione con il comune volta ad assicurare l'effettiva realizzazione e destinazione pubblica delle attrezzature e dei servizi, nonché le loro modalità di realizzazione e gestione.
Motivi del ricorso
Pur essendo titolare di potestà legislativa primaria in materia di urbanistica, lavori pubblici ed espropriazioni, anche la Provincia di Trento è tenuta ad osservare i vincoli posti dalla Costituzione e dal diritto comunitario e internazionale.
La disposizione censurata prevede un sistema di realizzazione diretta di opere pubbliche, in contrasto con la normativa comunitaria e statale di recepimento, che disciplina le modalità di affidamento degli appalti pubblici di lavori e servizi, specie per i lavori che superano la soglia comunitaria. Ravvisa violazione delle norme del Trattato UE in materia di tutela della concorrenza, e delle direttive comunitarie e relative norme statali che prevedono il ricorso a procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica per realizzare gli interventi in esame.
La l. 109/1994 in particolare stabilisce che la realizzazione di opere pubbliche può avvenire solo mediante contratto di appalto e concessione e, per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria, i soggetti privati sono tenuti ad affidare le opere medesime nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva comunitaria.
Decisione della Corte
Riprende quanto già affermato nella sentenza 129/2006 (su l.r. Lombardia 12/2005): anche la fattispecie in esame è riconducibile a quella oggetto delle direttive comunitarie che impongono al soggetto che procede all'appalto l'adozione di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, nel caso in cui l'opera da realizzare sia di importo pari o superiore ad un certo valore. In particolare, la normativa comunitaria prevede quest'ultimo obbligo sia nel caso in cui l'attribuzione dell'appalto spetti ad un ente pubblico territoriale o ad altro organismo di diritto pubblico, sia quando l'opera venga realizzata da un privato, il quale in tal caso assume la veste di "titolare di un mandato espresso" conferito dall'ente pubblico che intende realizzare l'opera o il servizio.
La norma censurata prevede la stipula di accordi a titolo oneroso dai quali derivano per le parti contraenti diritti e obblighi reciproci che consentono al proprietario espropriando, in particolare, di mantenere la proprietà dell'area e di ottenere la gestione del servizio prestato in cambio della realizzazione diretta degli interventi necessari.
La mancata previsione nella norma impugnata dell'obbligo di adottare procedure ad evidenza pubblica in ogni caso in cui l'appalto sia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria determina la sua illegittimità costituzionale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18-quater, comma 5, della l.p. Trento 22/1991 nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.