Giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dal TAR Puglia dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata stabilisce che, a norma dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale.
Motivi del ricorso
La norma censurata, nello stabilire un limite di spesa al tempo stessa globale e individuale per ogni struttura, pari al valore attuale delle prestazioni rese nel 1998, con riferimento all'anno 2003, senza prevedere un sistema oggettivo e trasparente in base al quale sia possibile verificare se la ripartizione delle risorse finanziarie è fatta in maniera efficiente, pur nei limiti delle disponibilità di bilancio, contrasta con i principi fondamentali stabiliti dal d.lgs. 502/1992, in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost.. Assumere come base per la determinazione del tetto di spesa stabilito per il 2003, per ogni struttura pubblica o privata, solo il dato storico riferito al 1998, senza prevedere alcuna valutazione né dei costi né del flusso della domanda, cristallizza la situazione di mercato e lede di conseguenza i principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione e uguaglianza. Ravvisa anche lesione dei principi fondamentali fissati dall'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1998, nella parte in cui esso stabilisce che le amministrazioni competenti devono procedere ad una valutazione comparativa dei costi e della qualità dei servizi prima della fissazione del volume delle prestazioni che ogni Azienda unità sanitaria locale (AUSL) intende acquistare dalle strutture presenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.
Decisione della Corte
Già con la sentenza 111/2005, la Corte aveva affermato che il riferimento all'anno 1998 doveva essere inteso con riguardo sia ai volumi quantitativi delle prestazioni sanitarie erogate, sia alla complessiva spesa sostenuta, e che esso si presentava come frutto, da parte del legislatore regionale, di una scelta discrezionale di politica sanitaria e di contenimento della spesa, che, tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie dirette a soddisfare le esigenze del settore, non risultava irragionevole. Il nuovo profilo di illegittimità dedotto dal TAR si riferisce alla mancanza di criteri che privilegino la meritevolezza, in ragione di una necessaria comparazione tra tutte le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, come invece stabilito dall'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, al fine per esempio di fissare un tetto montante superiore o inferiore rispetto al valore attuale delle prestazioni rese nel 1998. L'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 non può essere invocato a sostegno della illegittimità costituzionale della norma censurata, poiché esso si riferisce al momento della valutazione comparativa dei costi e della qualità del servizio, che attiene alla fase di determinazione dei volumi delle prestazioni che ogni AUSL intende acquistare dalle strutture presenti sul territorio. La norma censurata riguarda invece il diverso momento della remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture sanitarie in eccedenza rispetto ai quantitativi risultanti dai programmi preventivamente concordati. Essa risponde ad una ratio di programmazione e contenimento della spesa sanitaria, stabilendo che gli accordi e i contratti devono individuare preventivamente il corrispettivo da erogare e rimettendo alle Regioni il compito di fissare i criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura. In diverse altre disposizioni, il legislatore statale ha fatto riferimento al sistema della determinazione della spesa sanitaria sulla base del dato storico rappresentato dall'esborso effettuato in anni precedenti rispetto a quello preso in considerazione (art. 6, c. 1, l. 724/1994; art. 1, c. 32, l. 662/1996). Il criterio di ancorare l'ammontare della spesa sanitaria ai dati storici concernenti gli stanziamenti previsti per anni precedenti è stato più volte seguito dal legislatore statale (v. da ultimo l'art. 1, comma 565, lettera a), l. 296/2006 – Legge finanziaria 2007). Non ravvisa contrasto della norma regionale censurata con il principio fondamentale sancito dall'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992.
Dichiarazione:
Dichiara le censure infondate.