Sentenza n.256 - deposito 6 2007


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Piemonte


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizioni impugnate stabiliscono che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici provvede, dal 2007, alla copertura dei costi relativi al proprio funzionamento mediante finanziamento del mercato di competenza, costituito dalle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza (comma 65); l'Autorità determina annualmente, con propria delibera sottoposta alla approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ammontare delle contribuzioni e le modalità di riscossione; il versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce una condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche (comma 69).


Motivi del ricorso


Le norme censurate sono invasive della competenza legislativa e amministrativa regionale e provinciale nella materia dei lavori pubblici, non compresa negli elenchi dell'art. 117, quindi di competenza regionale. La Provincia autonoma denuncia anche lesione delle proprie competenze statutarie.


Decisione della Corte


La mancata inclusione di una materia negli elenchi dell'art. 117 Cost. non implica che la stessa sia oggetto di potestà legislativa residuale: i lavori pubblici in particolare non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere di volta in volta ascritti alla potestà legislativa esclusiva statale o a quella concorrente (303/2003). Le disposizioni censurate perseguono il principale obiettivo di riduzione della spesa mediante il trasferimento sui soggetti, privati o pubblici, sottoposti al controllo dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dei costi di funzionamento della stessa, fino ad ora a totale carico del bilancio statale. Stabiliscono un meccanismo di autofinanziamento dell'Autorità, cui attribuiscono il potere di identificare, con proprie delibere sottoposte alla approvazione ministeriale, i soggetti tenuti alla contribuzione e di stabilire l'entità della contribuzione e le modalità del versamento. Il meccanismo comporta una contribuzione obbligatoria gravante sul mercato di competenza determinata annualmente dalla stessa Autorità, sotto il controllo dell'esecutivo, nell'osservanza di precisi limiti individuati dalla stessa legge. Oggetto delle disposizioni impugnate è dunque la disciplina dei contributi obbligatori gravanti sui soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, fra i quali possono esservi anche regioni e province autonome quali stazioni appaltanti. Tali contributi, in quanto costituiscono risorse per il funzionamento di un organo quale l'Autorità, chiamata a svolgere una funzione di vigilanza sui lavori pubblici “unitaria a livello nazionale” (482/1995) sono riconducibili alla categoria delle entrate tributarie statali, di cui soddisfano i principali requisiti. Si tratta infatti di una contribuzione - imposta in base alla legge e connessa ad una particolare situazione in cui i soggetti obbligati si vengono a trovare per effetto dell'attività dell'ente – alle spese necessarie a consentire l'esercizio della attività istituzionale, che si caratterizza per la doverosità della prestazione, il collegamento di questa ad una pubblica spesa e il riferimento ad un presupposto economicamente rilevante (73/2005). Le norme censurate, in quanto recanti la disciplina di contributi riconducibili alla categoria dei tributi statali, costituiscono dunque legittimo esercizio della competenza statale esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato di cui all'art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione.


Dichiarazione:


Dichiara le censure parte inammissibili e parte infondate.