Sentenza n.255 - deposito 6 2007


Conflitto di attribuzione tra enti sollevato dalla Regione Emilia-Romagna in relazione alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna del 3 aprile 2006 avente ad oggetto: “Porto di Cattolica – Collaudo nuova darsena turistica interna”


Contenuto delle disposizioni impugnate


Con la nota indicata, il Ministero afferma che la procedura posta in essere dal Comune di Cattolica riguardo alla nuova darsena doveva ritenersi illegittima per incompetenza dell'ente locale, poiché, risultando l'area relativa all'intervento aderente al porto canale, l'intervento medesimo veniva a realizzare una espansione dell'unitario ambito portuale di competenza statale ai sensi del d.p.c.m. 21 dicembre 1995 e del regolamento attuativo adottato con d.p.r. 509/1997. Invitava quindi la Capitaneria di porto di Rimini ad intraprendere le misure atte a riportare le procedure nell'alveo della legittimità.


Motivi del ricorso


La Regione ravvisa lesione degli articoli 114, 117 e 118 Cost., poiché la materia dei porti e aeroporti civili è compresa tra quelle di legislazione concorrente, nell'ambito delle quali il legislatore statale può solo fissare i principi fondamentali; ravvisa inoltre contrasto con quanto stabilito dall'art. 105 del d.lgs. 112/1998, sul riparto delle competenze amministrative. Ravvisa lesione anche del principio di leale collaborazione poiché nel corso degli anni non è mai stata sollevata alcuna contestazione in ordine all'esercizio di tali funzioni amministrative da parte dei comuni, circostanza ampiamente nota al Ministero in virtù delle comunicazioni trasmesse dagli uffici periferici.


Decisione della Corte


Non ritiene fondata l'argomentazione sostenuta dall'Avvocatura circa l'acquiescenza da parte della Regione, che non aveva impugnato una precedente nota del marzo 2003 di contenuto analogo. Anche prescindendo dalla questione se possa ritenersi applicabile il principio della non acquiescenza nei confronti di atti amministrativi confermativi di altri in precedenza adottati (principio valevole nei confronti degli atti legislativi impugnati in via principale in relazione alla inderogabilità delle competenze che vengono difese) osserva che la precedente nota del marzo 2003 aveva un contenuto problematico, così da escludere che la successiva, impugnata, possa essere considerata meramente esecutiva o confermativo della prima. Ritiene il ricorso fondato. In precedenti sentenze, la Corte aveva già chiarito che il richiamo fatto dall'art. 105 del d.lgs. 112/1998 al d.p.c.m. 21 dicembre 2005 non conferisce al d.c.p.m. stesso efficacia legislativa e non sana eventuali vizi di legittimità né attribuisce ad esso nuova o diversa efficacia (90 e 89 del 2006 e 322/2000). Il nuovo assetto delle competenze introdotto dalla l. cost. 3/2001 impedisce di ritenere che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento del porto di Cattolica nel d.c.p.m. 21 dicembre 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative. La sua caratterizzazione lo fa rientrare nella materia del turismo, di competenza legislativa residuale delle Regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 Cost..


Dichiarazione:


Dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito del Porto di Cattolica. Annulla la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.