Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 22, 23, comma 2, 24, comma 26, secondo periodo, 28 e 47 della delibera legislativa della Regione Sicilia approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 28 gennaio 2007
Contenuto delle disposizioni impugnate
La citata delibera legislativa riconosce agli ex amministratori delle fondazioni e degli enti morali costituiti su iniziativa della Regione o a carico della stessa la facoltà di permanere nella carica, a semplice richiesta e senza percepire alcun compenso, con diritto di voto e di partecipazione alle adunanze (art. 22); modifica la composizione e la procedura di nomina del Comitato regionale per le comunicazioni (art. 23, comma 2); consente ai dipendenti dell'ente regionale preposto alla formazione del personale sanitario di essere inquadrati in particolari profili o figure professionali mediante concorsi esclusivamente riservati al personale interno (art. 24, comma 26, secondo periodo); dispone che tra gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 10/2001 (Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa), rientrino anche le aziende delle unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere (art. 28); prevede inoltre che «nelle zone B degli strumenti urbanistici vigenti, per gli edifici da destinare ad albergo o ad altre attività di interesse pubblico, le ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione sono consentite per volumi pari alla cubatura esistente dell'edificio, ancorché in atto parzialmente demolito» e che nelle aree di cui alla lettera a) dell'art. 15 della l.r. 78/1976 (Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia) «per gli edifici preesistenti all'entrata in vigore della medesima legge, è consentito il cambio di destinazione d'uso finalizzato a realizzare strutture turistico-ricettive» (art. 47).
Motivi del ricorso
Violazione delle competenze statali in materia di diritto civile, in quanto la Regione Sicilia non può incidere sull'autonomia organizzativa e funzionale degli organi degli enti indicati in deroga ai rispettivi statuti e regolamenti; nessun motivo giustifica la possibilità di restare in carica a semplice richiesta da parte degli amministratori, sia pur senza corresponsione di alcun compenso, se è venuta meno la qualifica di membro di diritto: tale facoltà non è correlata né al possesso di specifici requisiti culturali e professionali strettamente attinenti all'ambito di attività della fondazione o dell'ente, né è limitata nel tempo e nel numero rispetto alla composizione ordinaria degli organi di amministrazione. L'inosservanza di tali limiti rischia di compromettere sia la funzionalità ordinaria dell'organismo collegiale, che potrebbe divenire ipertrofico per il numero indefinito di richiedenti, sia il processo di determinazione della volontà dell'ente mediante l'alterazione del quorum strutturale e funzionale dei consigli di amministrazione. L'art. 23, comma 2, apportando sostanziali modifiche alla composizione e alla procedura di nomina dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni, viola i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza 208/1992). L'art. 24, comma 26, secondo periodo, viola gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione: il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (v. costante e ampia giurisprudenza sul punto). L'art. 28, inserendo le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere nell'ambito di applicazione della legge 241/1990, che ha introdotto nell'ordinamento regionale i principi di imparzialità, trasparenza ed accesso agli atti amministrativi, appare fuorviante poiché gli uffici del servizio sanitario hanno direttamente attuato la normativa statale, dotandosi di appositi strumenti applicativi, quali ad esempio i regolamenti aziendali, a garanzia del diritto di accesso ai documenti amministrativi. La disposizione appare irragionevole e potrebbe dare luogo a incertezza interpretativa sulla compatibilità della normativa statale sinora applicata con quella regionale, nonché causare conseguenze negative sotto il profilo finanziario. L'art. 47 appare in contrasto sia con l'art. 9 Cost., in quanto esclude l'applicazione delle ordinarie procedure per l'acquisizione dei nullaosta da parte degli organi preposti alla tutela del patrimonio ambientale, sia con gli artt. 97 e 114 Cost., poiché consente parametri e modalità di ristrutturazione di edifici senza alcuna considerazione delle specifiche prescrizioni tecniche attuative degli strumenti urbanistici, né, in generale, del rispetto della pianificazione urbanistica comunale.
Decisione della Corte
Dopo l'impugnazione, la delibera legislativa è stata pubblicata come l.r. 2/2007 con omissione di tutte le disposizioni censurate.
Dichiarazione:
Dichiara cessata la materia del contendere.